F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROBERTO ASSENZIO CANDELORO SEGUITO GARA SARNESE 1926/NOTO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROBERTO ASSENZIO CANDELORO SEGUITO GARA SARNESE 1926/NOTO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015) Il Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’U.S.D. Noto, di Noto (SR), ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, al calciatore Assenzio Candeloro perché “espulso per fallo di reazione ad uno subìto, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva con modalità eclatanti espressione gravemente offensiva al Direttore di gara, reiterando la condotta uscendo dal terreno di gioco”. Nell’atto di gravame la società ammette che il giocatore si sia reso autore di entrambi i comportamenti scorretti, definendo però il primo come un atto non violento né di reazione, riconducibile solo “alla premura” di battere un calcio di punizione. Quanto invece alla protesta ingiuriosa verso l’arbitro, si assume che sicuramente essa vi è stata ma viene definita solo come un “energico” dissenso e (testuale) “se gli è sfuggita qualche parola di troppo non era certamente per offendere l’arbitro (al quale chiede scusa) ma dovuta al nervosismo accumulato in quei momenti.” Si chiede, pertanto, che la sanzione inflitta venga ricondotta a misura equa. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, nel corso della quale nessun rappresentante della società o del giocatore si è presentato. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto nei limiti che seguono. Vi è da ribadire, in premessa, che il referto dell’assistente di gara, munito di efficacia probatoria privilegiata, ha riportato con assoluta puntualità sia la successione temporale dei fatti che la loro consistenza lesiva, cosi che, se può convenirsi sulla mancanza di volontà del giocatore di porre in essere – nei confronti dell’avversario – un atto di effettiva violenza, altrettanto evidente che si è trattato di un inammissibile gesto di reazione, come tale sanzionabile dall’ordinamento sportivo, pur apprezzandosi la non significativa gravità del fallo. Ma quello che, ad avviso della Corte, merita grave censura è l’atteggiamento avuto nei confronti dell’arbitro il quale, nell’occasione, ha puramente e semplicemente applicato, in una situazione di estrema chiarezza, quanto previsto dal regolamento di gioco. Ebbene, a fronte di questo, il giocatore Candeloro non ha mostrato alcun atteggiamento di serena accettazione del provvedimento adottato nei suoi confronti, dando luogo ad un’indegna manifestazione di grave, reiterata e prolungata offesa nei confronti del direttore di gara. Al riguardo questo Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, l’evidente irresponsabilità di simili gesti, incomprensibili da parte di atleti esperti che, pur in momenti di tensione agonistica, si lasciano andare ad azioni e atteggiamenti che nulla hanno di “sportivo” e non frenano espressioni ingiuriose, delle quali hanno – invece - il dovere di valutare ogni possibile conseguenza. Né sono seguiti atteggiamenti di avvenuta resipiscenza o di scusa (quelle in atti sono del presidente e non dell’interessato). Rimane, quindi, integra la lesività dell’offesa recata dal giocatore Candeloro. Fermo quanto precede, però, ad avviso della Corte l’episodio può, tuttavia, essere qualificato, nel suo complesso, come una condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, valutabile ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S., con possibilità di adeguata commisurazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella specie, ferma la congruità della pena individuata dal giudice di prime cure in relazione alla concreta condotta del calciatore, il giudizio complessivo dell’episodio può essere rivisto, in melius, atteso che l’episodio negativo pare essere stato sintomo di un isolato momento di 4 irripetibile sconsideratezza, al quale non sono seguite conseguenze perniciose, da parte di un atleta che non risulta avere precedenti specifici. Ciò detto, la Corte - in considerazione dell’ingresso di circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1 C.G.S. - ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto di Noto (Siracusa), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Roberto Assenzio Candeloro a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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