F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VINDIGNI FRANCESCO SEGUITO GARA FRATTESE/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VINDIGNI FRANCESCO SEGUITO GARA FRATTESE/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015) Il sig. Angelo Zammitti, quale presidente e legale rappresentante della A.S.D. Città di Siracusa (SR), ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Francesco Vindigni “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al fianco”. La società reclamante, nel motivare la sua doglianza, ritiene eccessivamente afflittiva la punizione inflitta al proprio tesserato per un gesto del quale nega qualsiasi connotazione violenta, collocandolo in un contesto di reciproche, lievi scorrettezze tra due calciatori avversari che si contendevano il possesso del pallone, dopo che il direttore di gara aveva assegnato a favore della società reclamante un calcio di punizione. Si assume che, a pochi minuti dal termine della gara, il Vindigni e il calciatore della società avversaria (anch’egli assoggettato a provvedimento disciplinare) si fronteggiavano senza alcuna animosità, in quanto il secondo si era impossessato del pallone nel tentativo di procrastinare la ripresa del gioco da parte della squadra avversaria, in quel momento soccombente. L’arbitro era intervenuto per riportare la calma, ma senza assumere alcun provvedimento sanzionatorio. Richiamato, però, dall’assistente di gara, lo aveva consultato procedendo, poi, all’espulsione di entrambi per le scorrettezze riferite dall’Ufficiale di gara (pugno da parte del Vindigni e gomitata da parte del suo avversario). La società ritiene, invece, che la condotta tenuta non possa sussumersi quale estrinsecazione di atteggiamento violento ma solo come momento di decisa, aspra contrapposizione agonistica, certamente deplorabile ma sicuramente priva di ogni volontà di arrecare offesa fisica. Su tale base ha proposto reclamo a questa Corte chiedendo che la sanzione venga adeguatamente ridotta, riconducendola ad equità. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, nel corso della quale è stato sentito telefonicamente l’assistente di gara, che ha confermato che quanto ad ognuno addebitato può essere definito come sicura e forte forma di dialettica fisica, priva però di eclatante violenza. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e, per questo, possa essere accolto nei limiti che seguono. Conformemente a quanto dichiarato, in sede di riunione e a mezzo telefono, dall’assistente dell’arbitro, il referto dell’ufficiale di gara - che costituisce atto munito di fede probatoria privilegiata - riporta che al 42° minuto del secondo tempo di gara il calciatore Vindigni e il calciatore Varchetta, della squadra avversaria, nel contendersi il pallone a gioco fermo, venivano a contatto dandosi rispettivamente un pugno ed una gomitata, “senza nessuna conseguenza”, con successiva loro espulsione dal terreno di gioco, così come decretato dall’arbitro. La reclamante fonda la propria doglianza, oltre che sull’istintività del gesto, proprio sulla mancanza di qualsiasi conseguenza traumatica e ne trae motivo per chiedere una riduzione della punizione inflitta al proprio tesserato, giocatore trentenne e privo di specifici precedenti disciplinari. Al riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, come non possa sottacersi che si è trattato di un’azione-reazione, ossia di una decisa contrapposizione gestuale dei due avversari, posta in essere senza alcuna esigenza sportiva di vincere un contrasto di gioco ma solo come pura estrinsecazione di esagerata vis agonistica. In merito all’asserita mancanza di conseguenze, deve dirsi che l’assenza di lesioni fisiche o sensazioni dolorose nulla toglie alla natura di gesto antisportivo, portato nei confronti dell’avversario al solo fine di affermare la propria primazia, imponendogli un personale, forzoso rispetto delle regole attraverso metodologie comportamentali irriguardose dell’esistenza di norme che riconducono, invece, in capo all’arbitro la esclusiva titolarità disciplinare. E, questo, senza neanche avvedersi che simili condotte avrebbero potuto innescare, alla luce del risultato incerto della gara e dell’imminente suo termine, un’inconsulta reazione collettiva, fortunatamente non verificatasi. 6 Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Vindigni (come al suo avversario) possa rimproverarsi una condotta certamente e gravemente antisportiva, sebbene priva di apprezzabile connotazione violenta, la Corte ritiene – anche alla luce dei favorevoli precedenti del giocatore, da considerarsi ai sensi dell’art. 16 C.G.S. – che la sanzione inflitta al calciatore Francesco Vindigni, della A.S.D. Città di Siracusa, possa equamente ridursi a 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa (SR), sentito l’assistente arbitro sig. Francesco Bruni, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vindigni Francesco a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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