F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANTONIO VENUTO SEGUITO GARA DUE TORRI/ROCCELLA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANTONIO VENUTO SEGUITO GARA DUE TORRI/ROCCELLA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
Il reclamo, proposto in vi d'urgenza dalla A.S.D. Due Torri contro il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la L.N.D. ha disposto, in data 7.10.2015, la squalifica per 2 giornate dell'allenatore Antonio Venuto (giudicato colpevole di avere rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro, che ne disponeva l'allontanamento) è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa. Ed invero, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la condotta ascritta al suo allenatore (analiticamente descritta, sia nel suo aspetto lessicale sia dal punto di vista gestuale, nel referto arbitrale acquisito agli atti del procedimento, cui espressamente ed integralmente si rinvia) non soltanto possedeva idoneità lesiva del prestigio e del decoro dell'arbitro cui era diretta, ma 2 assumeva un'implicita natura intimidatrice, dato che la frase, volgare ed offensiva, fu pronunciata a pochi centimetri di distanza dal volto dell'ufficiale di gara. Da questo punto di vista non si presta ad alcuna censura di sproporzione per eccesso la sanzione inflitta dal primo Giudice, che va confermata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina), e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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