F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EVACUO DAVIDE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/SAN SEVERO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EVACUO DAVIDE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/SAN SEVERO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)
Con reclamo in data 22.9.2015, la società U.S.D. San Severo avanzava reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 26 del 17.9.2015, che squalificava per 3 gare effettive il calciatore Evacuo Davide per avere lo stesso, a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, in quel momento, in possesso del pallone. Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, la sanzione inflitta al calciatore sarebbe 3 troppo afflittiva, in quanto la condotta dello stesso, sarebbe riconducibile più alla fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 19 C.G.S. che a quella prevista dalla lettera b) del medesimo comma del medesimo articolo. Per tale motivo chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione oppure, in via subordinata, la sua riduzione. In sintonia con l'orientamento di codesta Corte in casi simili, si ritiene che la doglianza formulata sia meritevole di condivisione nei limiti già più volte delineati in precedenti pronunce. Premesso che non sussiste alcun dubbio sulla grave condotta del giocatore che, in una azione di gioco, ha colpito con uno schiaffo il volto dell’atleta avversario, tale condotta, ad avviso di questa Corte, dev’essere analizzata attraverso un’indagine mirata alla comprensione della finalità del gesto, ricavabile dalla dinamica della azione stessa. Va, infatti, sottolineato che la “condotta violenta” è tipicamente connotata dall’intenzione di arrecare un vulnus all’integrità fisica dell’avversario, fuori da ogni tensione agonistica e/o ben oltre il limite di essa. Conseguentemente, diventa punto centrale dell'indagine la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva. Nel caso in esame, non v’è dubbio che il giocatore Evacuo abbia posto in essere una serie scoordinata di movimenti finalizzati a liberarsi della pressante vicinanza dell’avversario e che abbia colpito con uno schiaffo al volto il giocatore della società Isola Liri. Quello che appare carente, ad avviso di questa Corte, è la chiara e inequivoca percezione della volontà dell'Evacuo di arrecare, esclusivamente ed incontrovertibilmente, un danno fisico all’avversario, senza alcun minimo legame dinamico tra la scomposta agitazione del giocatore l’azione di gioco in svolgimento. Manca, secondo il convincimento raggiunto da codesta Corte, quell’apprezzamento possibile di tale segno distintivo in ordine alla deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato, neanche collegato al rischio naturalmente insito in ogni attività sportiva, almeno in quelle che richiedono un impegno fisico di contrasto all’azione altrui. In conclusione, lo “schiaffo al volto” correttamente percepito dal direttore di gara può essere collocato dinamicamente all’interno di un’azione di gioco e non avulsa da essa, cosicché il gesto, pur gravemente e irragionevolmente scomposto, può essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva” e, come tale, sanzionabile alla luce dell’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia), riduce la sanzione inflitta al calciatore Evacuo Davide a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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