CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 57 del 12/11/2015 – Andrea Paulgross/Federazione Italiana Sport Equestri
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 57 del 12/11/2015 – Andrea Paulgross/Federazione Italiana Sport Equestri
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Gabriella Palmieri - Relatore
Enrico Del Prato
Silvio Martuccelli
Vincenzo Nunziata - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 32/2015, presentato, in data 22 luglio 2015, dall’avv. Andrea Paulgross contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) avverso la sentenza emessa dalla Corte Federale d’Appello della FISE, depositata in data 23 giugno 2015, che ha condannato il ricorrente alla sanzione della sospensione per mesi 36 (trentasei) da ogni carica e incarico federale e sociale, oltre al pagamento della ammenda di 5.000,00 euro; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 12 ottobre 2015, gli avvocati Leandro Cantamessa Arpinati e Fabio Fazzo per il ricorrente, nonché l'avv. Alberto Angeletti per la resistente Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.); udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone; udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Gabriella Palmieri. Ritenuto in fatto I. Con ricorso ex art. 12-bis dello Statuto CONI in data 22 luglio 2015, l’Avv. Andrea Paulgross ha chiesto di dichiarare nulla o di annullare la sentenza emessa dalla Corte Federale d’Appello della FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, nel procedimento d’appello n. 40/14 e depositata il 23 giugno 2015, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, a) rimettere le parti e la causa avanti la Corte Federale d’Appello FISE in diversa composizione; ovvero b), in accoglimento dei motivi di appello proposti dall’Avv. Paulgross avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FISE n. 15/14, assunte, se del caso, le attività istruttorie articolate nel ricorso odierno, assolvere il ricorrente da ogni addebito, ovvero, in via subordinata, rideterminare la sanzione in misura ulteriormente ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice; in ogni caso c) dichiarare nullo o comunque disapplicare, in particolare, l’art. 18, comma 4, del previgente Regolamento FISE e l’art. 26, comma 2, del vigente Regolamento di Giustizia; d) vinte le spese. Le ragioni di diritto sostenute dal ricorrente saranno illustrate ed esaminate per quanto occorra nella motivazione di questa decisione. II. Con memoria datata 23 settembre 2015 si è costituita la FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’Avv. Paulgross perché infondato in fatto e in diritto, vinte le spese. Gli argomenti e le eccezioni forniti dalla FISE a sostegno di dette conclusioni saranno riportati – per quanto possa occorrere – nella motivazione di questa decisione. Considerato in diritto 1. - Il ricorso proposto dall’Avv. Paulgross va rigettato. In disparte la questione di merito e le questioni di mero fatto sulle quali il Collegio non si sofferma in coerenza con l’art. 54 del Codice di Giustizia sportiva, va rilevato che i primi due motivi di ricorso sono infondati, essendo il ricorso in appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 15/14 inammissibile per tardività e, comunque, improcedibile per mancato pagamento previsto dall’art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia FISE. Va ricordato che con la predetta decisione in data 22 dicembre 2014 l’odierno ricorrente era stato condannato, ai sensi dell’art. 45 dell’allora vigente Statuto Federale FISE, alla sospensione per otto mesi da ogni carica ed incarico federale e all’ammenda di euro 5.000,00 per aver violato l’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia federale e l’art. 10 dello Statuto Federale. In estrema sintesi, con il primo motivo, ha dedotto il ricorrente che, erroneamente, la Corte Federale d’Appello FISE aveva ritenuto inammissibile per tardività l’appello dallo stesso proposto avverso la decisione n. 15/14 del Giudice Sportivo Nazionale. Trattandosi di questione rilevata d’ufficio, avrebbe dovuto, invece, essere sottoposta preventivamente al contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia del CONI. La FISE ha eccepito, invece, la non applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. sia ratione temporis sia perché, comunque, inapplicabile a questioni riguardanti la regolarità del contraddittorio e la tempestività dell’impugnazione. Risulta, invero, dagli atti processuali depositati dallo stesso odierno ricorrente che la predetta decisione del Giudice Sportivo Nazionale gli era stata notificata nel domicilio eletto presso il suo difensore in data 5 gennaio 2015, mentre l’impugnazione è stata trasmessa per posta elettronica in data 5 febbraio 2015, oltre, quindi, il termine perentorio di trenta giorni previsto dal vigente Regolamento di Giustizia per la proposizione dell’appello. In base ai principi generali che regolano le notificazioni, la notifica doveva, infatti, ritenersi perfezionata con la consegna alla portiera che nella dichiarata qualità l’aveva accettata senza formulare, peraltro, alcuna riserva, ricevendo la raccomandata e firmando la relativa cartolina, come risulta sia dalla impugnata decisione della Corte d’Appello Federale del 23 giugno 2015, sul punto correttamente motivata in fatto e immune da vizi logici e giuridici; sia dalla dichiarazione resa dalla stessa portiera in data 20 luglio 2015, documento n. 6 allegato al fascicolo di parte ricorrente. 2. – Con il secondo motivo di ricorso l’odierno ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per erronea declaratoria di improcedibilità dell’appello, perché non risultava allegata la copia del pagamento del deposito di cui all’art. 18, comma 3, del Regolamento di giustizia della FISE, in base al quale il mancato integrale versamento del predetto deposito comporta l’irricevibilità dell’impugnazione; senza, peraltro, anche in questa circostanza, sottoporre la questione preventivamente al contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c.; argomentando sulla base di un’interpretazione sistematica con la normativa sopravvenuta di cui al Codice di Giustizia del CONI. La difesa della FISE ha, in contrario, osservato come il Codice di Giustizia non potesse applicarsi alla fattispecie in esame, che restava regolata dal vigente (all’epoca) regolamento di giustizia FISE, che consentiva la sanatoria esclusivamente attraverso la possibilità di riproporre l’impugnazione purché non ne fossero ancora decorsi i relativi termini. Anche tale motivo è infondato. L’art. 18 del Regolamento di Giustizia FISE, vigente al momento della proposizione dell’appello, prevedeva espressamente, al comma 4, la sanzione dell’irricevibilità dell’appello nel caso di mancato integrale versamento del contestuale deposito, effettuato mediante assegno circolare intestato alla FISE, della somma annualmente stabilita dal Consiglio Federale con riferimento ai costi di funzionamento degli organi di giustizia; e, come risulta dagli atti del presente giudizio, in particolare dal documento n. 8 del fascicolo di parte ricorrente, il relativo bonifico di euro 400,00 è stato effettuato in data 21 luglio 2015, quindi, successivamente alla proposizione dell’impugnazione (5 febbraio 2015). 3. – Il rigetto dei primi due motivi di ricorsi e la conferma dell’inammissibilità dell’appello per tardività e dell’improcedibilità dell’appello stesso esime il Collegio dal trattare il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduceva l’omessa/insufficiente motivazione sui criteri adottati per l’irrogazione della sanzione all’odierno ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della FISE, oltre accessori di legge. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 ottobre 2015. Il Presidente Il Relatore F.to Attilio Zimatore F.to Gabriella Palmieri Depositato in Roma in data 12 novembre 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face