CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 58 del 24/11/2015 – S.E.F. Torres 1903 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Domenico Capitani Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Giuseppe Sampino/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. L’Aquila Calcio 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 58 del 24/11/2015 – S.E.F. Torres 1903 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Domenico Capitani Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Giuseppe Sampino/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. L’Aquila Calcio 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini - Presidente Mario Sanino - Relatore Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Componenti Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 64/2015, presentato, in data 15 settembre 2015, dalla società SEF Torres 1903 S.R.L. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Lega Pro, il Dipartimento Interregionale LND, la Procura Generale dello Sport, la Procura Federale FIGC e l'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 68/2015, presentato, in data 23 settembre 2015, dal sig. Domenico Capitani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, la Procura Generale dello Sport del CONI e la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 74/2015, presentato, in data 7 ottobre 2015, dal sig. Giuseppe Sampino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale c/o Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport del CONI, nonché nei confronti della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 79/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dalla società L'Aquila Calcio 1927 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; tutti vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 020/CFA del 9 settembre 2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 ottobre 2015, quanto ai ricorsi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 64/2015, gli avv.ti Antonio De Rensis e Alessio Di Amato per la ricorrente SEF Torres 1903 s.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata per la intimata FIGC, nonché l’avv. Anna Maria Toldonato, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 68/2015, gli avv.ti Antonio De Rensis e Alessio Di Amato per il ricorrente, sig. Domenico Capitani; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la intimata FIGC, nonché l’avv. Anna Maria Toldonato, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2015, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Alessandra Piccinini e Michele Cozzone per il ricorrente, sig. Giuseppe Sampino; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la intimata FIGC, nonché l’avv. Anna Maria Toldonato, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2015, l’avv. Flavia Tortorella per la ricorrente L’Aquila Calcio 1927 s.r.l., nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC; uditi il Procuratore Generale dello Sport, dott. Enrico Cataldi, e i Procuratori Nazionali dello Sport, avv.ti Livia Rossi e Marco Ieradi; uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, prof. Mario Sanino e cons. Dante D’Alessio. CONSIDERATO IN FATTO 1.- A seguito dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i signori CAPITANI Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF TORRES 1903 s.r.l., di seguito anche solo TORRES, COSTANTINO Francesco Massimo, all’epoca dei fatti allenatore della TORRES, NUCIFORA Vincenzo, direttore sportivo della stessa società, nonché la società TORRES medesima a titolo di responsabilità diretta e responsabilità oggettiva. La Procura, per quel che qui interessa, ha deferito anche (perché coinvolti nella stessa vicenda) il sig. SAMPINO Giuseppe, all’epoca agente di calciatori, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la società L’AQUILA CALCIO 1927, per il coinvolgimento del proprio tesserato DI NICOLA Ercole. Il deferimento era stato determinato da una ritenuta “combine” riguardante la gara di Coppa Italia di Lega PRO, tra SEF TORRES 1903 s.r.l. e A.C. PISA CALCIO 1909 S.r.l. svoltasi il 29 ottobre 2014. 1.1.- In esito al giudizio di primo grado il Tribunale Federale, con decisione n. 17 del 20 agosto 2015, ha ritenuto che i signori Di Nicola, Di Lauro, Sampino e Capitani dovevano rispondere solo della violazione del divieto di scommesse, sancito dall’art. 6 del CGS, mancando la prova certa dell’illecito contestato. Ha quindi disposto, in parziale accoglimento del deferimento (per quel che qui interessa): - la sanzione di 2 anni di inibizione a carico del signor Capitani, con l’ammenda di € 25.000; - la sanzione di 2 anni di inibizione e l’ammenda di € 25.000 a carico del signor Sampino Giuseppe; - la sanzione di punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nonché € 25.000 di ammenda a carico della società TORRES; - la sanzione di € 25.000 di ammenda a carico della società L’AQUILA CALCIO 1927. 1.2.- Avverso la decisione del Tribunale Federale n. 17 del 2015 hanno proposto appello il Procuratore Federale, la società TORRES, il signor Capitani, il signor Costantino, il signor Sampino e la società L’AQUILA Calcio. La decisione è stata impugnata anche dalla società Aurora PRO PATRIA 1919, che ha lamentato l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società TORRES. 2 - La Corte Federale d'Appello, a Sezioni Riunite, con decisione del 29 agosto 2015, in Comunicato Ufficiale n.17/CFA, ha accolto parzialmente l’appello del Procuratore Federale. Le motivazioni della decisione sono state poi pubblicate il 9 settembre 2015, con Comunicato Ufficiale n. 20/CFA. In particolare, come si legge dal dispositivo della decisione impugnata, la Corte Federale, per quel che qui interessa, dispone: 1) in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale: - nei confronti del sig. Capitani Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 … ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.; - nei confronti del sig. Sampino Giuseppe la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6, con l’ammenda di € 70.000,00 … ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.; - nei confronti della Società L’AQUILA CALCIO 1927 s.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l’ammenda di € 25.000,00 … ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. Di Nicola Ercole; - nei confronti della Società S.E.F. TORRES 1903 s.r.l. l’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante Capitani Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucifora e Costantino, ex art. 6, comma 5, C.G.S. Respinge l’appello della Procura Federale quanto alle posizioni del sig. Costantino e del Sig. Nucifora. 2) respinge il ricorso … proposto dalla società SEF TORRES di Sassari. 3) respinge il ricorso … proposto dal signor Domenico Capitani. 4) in parziale accoglimento [del] ricorso … proposto dal signor Francesco Massimo Costantino riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00 (cinquemila/00), confermando il resto. 5) accoglie il ricorso … proposto dalla società Aurora PRO PATRIA 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese). 6) respinge il ricorso … proposto dalla società L’AQUILA CALCIO 1927 s.r.l. 7) respinge il ricorso … proposto dal signor Giuseppe Sampino. 3 - Il successivo 31 agosto il Consiglio Federale FIGC ha deliberato la sostituzione, nel campionato di Lega Pro - Divisione Unica, della TORRES con l'Aurora PRO PATRIA (in Comunicato Ufficiale n. 111/A del 1 settembre 2015). 3.1.- La Lega Nazionale Dilettanti, con Comunicato Ufficiale n. 19 del 4 settembre 2015, ha poi disposto, in esecuzione della decisione della Corte Federale d'Appello, l’applicazione alla società TORRES anche della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016. 4.- La società TORRES ha impugnato la decisione della Corte Federale di Appello davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. 4.1 – La TORRES ha preliminarmente ricordato che il giudice di primo grado ed il giudice di secondo grado sono giunti ad una valutazione completamente opposta del medesimo materiale probatorio. Il giudice di primo grado, infatti, ha escluso che il legale rappresentante della TORRES, e cioè il signor Capitani, avesse partecipato ad un accordo illecito per alterare il risultato della gara PISA – TORRES, mentre il giudice di secondo grado, sulla base delle medesime evidenze probatorie, ha affermato la sussistenza dell’illecito. 4.2.- Ciò premesso, la società TORRES ha sostenuto che la Corte Federale d’Appello ha omesso di valutare il contenuto della delibera del Consiglio Nazionale del CONI, n. 1532 del 10 febbraio 2015, approvata con DPCM del 3 aprile 2015, con la quale è stato emanato il nuovo codice della Giustizia Sportiva, che, fra l’altro, all’art. 2, enuncia il principio della necessaria uniformità del processo sportivo ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione. Secondo l’appellante TORRES il richiamo ai principi del giusto processo sarebbe privo di ragionevolezza ove non implicasse anche il richiamo al principio della necessità che il libero convincimento del giudice faccia riferimento ad una ricostruzione del significato del materiale probatorio che dia quella ragionevole certezza di colpevolezza che sta alla base della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. 4.3.- La Corte Federale d’appello non ha, invece, tenuto conto, secondo l’appellante, delle considerazioni, riguardanti la condotta del signor Capitani, che erano state puntualmente svolte dalla difesa della TORRES e dallo stesso signor Capitani, nelle controdeduzioni al reclamo della Procura Federale, nelle quali si faceva presente l’impossibilità di configurare un illecito consistente nella alterazione del risultato di una gara senza l’accertamento, che nella fattispecie non è stato neppure tentato, di un accordo che abbia coinvolto anche chi scende in campo, essendo impossibile un condizionamento della gara senza l’accordo dei calciatori. Secondo l’appellante è inoltre evidente la contraddittorietà del percorso logico della motivazione della Corte Federale d’Appello in merito alla notizia, di pubblico dominio, che la Società TORRES avrebbe schierato, nell’incontro in questione, una formazione di giovani e di seconde linee, e le finalità del Presidente che avrebbe scommesso sulla sconfitta della propria squadra. 5 – In via subordinata, la società TORRES ha lamentato l’illegittimità del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (LND), n. 19 del 4 settembre 2015, che ha disposto, in (ritenuta) esecuzione della decisione della Corte Federale d'Appello del 29 agosto 2015, l’applicazione alla società anche della penalizzazione di 2 punti in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 (penalizzazione che era stata disposta dal Tribunale Federale), nonché dell’ammenda di € 25.000, perché la LND ha così operato un’indebita sommatoria delle sanzioni applicate dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale d’Appello. 6. – Si è costituita in giudizio la controinteressata Società Aurora PRO PATRIA 1919 che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso della TORRES perché la procura, in forza della quale la società ha proposto la sua impugnazione davanti al Collegio di Garanzia, è stata conferita dal signor Manolo Patalano che non risulta munito di poteri in materia. Infatti, come da visura camerale della società, in data 15 settembre 2015, il legale rappresentante della TORRES, munito ex lege del potere della rappresentanza processuale, è l'Amministratore Unico, Domenico Capitani. 6.1 – L’Aurora PRO PATRIA ha poi chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che non meritavano considerazione le doglianze della ricorrente (TORRES) in merito ad una non corretta ricostruzione dei fatti ad opera della Corte Federale d’Appello. La PRO PATRIA ha ricordato, in proposito, che tutti i soggetti coinvolti nella combine PISA - TORRES risultavano indagati presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, ex art. 81 c.p., art. 110 c.p. e art. 1, commi 1, 2, 3, Legge 401/1989, aggravato dall'art. 4 Legge 146 del 2006. In particolare, il Giudice per le Indagini Preliminari di Venezia, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare a carico del sig. Ercole Di Nicola, aveva fatto propria la ricostruzione dei fatti operata nel decreto di fermo dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in relazione alla gara di Coppa Italia PISA - TORRES, sostenendo che era "emerso che il Di Nicola, grazie alla mediazione di tale Giuseppe Sampino, e un ex calciatore riusciva a mettersi in contatto con la dirigenza della squadra Torres - con il Presidente Domenico Capitani e con l'allenatore Massimo Costantino - concordando il risultato dell'incontro di Coppa Italia che la squadra sarda avrebbe disputata con il Pisa”. Allo stesso modo il Giudice delle indagini Preliminari di Ascoli Piceno aveva rilevato, all'atto della applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari all'Avv. Nucifora, “...che sussistono a carico del fermato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti a lui contestati diffusamente illustrati nel provvedimento del Pubblico Ministero della D.D.A. di Catanzaro che illustra le attività tecniche e di riscontro della squadra mobile di Catanzaro unitamente al Servizio Centrale Operativo della polizia di stato di Roma". Il Giudice delle Indagini Preliminari di Rimini, motivava, all'atto della applicazione della misura cautelare a carico del sig. Di Lauro, il proprio provvedimento segnalando la gravità della posizione di tutti gli incolpati. Con riferimento alla partita PISA - TORRES era stata, quindi, raggiunta una adeguata prova della avvenuta alterazione del risultato. 7.- Ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia anche il Sig. Domenico Capitani, all’epoca Presidente della società, riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti dalla TORRES. Il Sig. Capitani ha insistito nel sostenere che tutti erano a conoscenza della circostanza che la TORRES avrebbe messo in campo, nelle partita contro il PISA del 29 ottobre 2014, giocatori di secondo piano. Risultava quindi contraddittorio l’assunto che sarebbero state ipotizzabili scommesse sulla vittoria della TORRES. Il Sig. Capitani ha insistito inoltre nel sostenere il difetto di motivazione della decisione impugnata che si è ben guardata dall’affrontare il tema, che nelle controdeduzioni difensive era stato ampiamente sviluppato, secondo il quale una alterazione della partita, con riferimento addirittura al punteggio, richiede il necessario coinvolgimento dei giocatori. 8.- Ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia anche il Sig. Giuseppe Sampino, agente di calciatori, che ha sostenuto di non aver mai avanzato nessuna proposta tesa ad alterare l’esito della gara in questione ed ha aggiunto che i suoi sporadici e fugaci rapporti con alcuni dei soggetti deferiti erano stati sempre ed esclusivamente volti alla definizione di operazioni di tesseramento e/o di trasferimento di calciatori, connesse con la sua attività professionale. In particolare, il signor Sampino ha sostenuto che anche il pranzo a Valmontone del 28 ottobre 2014, con i signori Capitani e Di Nicola (al quale si riferiscono i messaggi SMS del 27 ottobre 2014), aveva avuto finalità completamente diverse da quelle (fraudolente) paventate dalla Procura ed inopinatamente recepite dalla Corte Federale di Appello. Anche il Sig. Sampino ha insistito sulla omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata che ha “motivazioni del tutto carenti e, comunque, basate su un presupposto fattuale chiaramente inesistente”. 9. Ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia anche la società L’AQUILA Calcio 1927 s.r.l. per la sanzione a lei inflitta a titolo di responsabilità oggettiva. L’AQUILA Calcio ha osservato che tale forma di responsabilità deve essere esclusa tutte le volte in cui la società sia rimasta del tutto estranea alla commissione del fatto, ossia quando il tesserato, come nella fattispecie, abbia compiuto un illecito a favore di altre società sportive. D’altronde, il dettato di cui all’art. 7, comma 2, CGS richiamato nella decisione appellata, prevede la responsabilità per illecito esclusivamente per le società che compiano o lasciano che altri compiano l’illecito a loro nome o nel loro interesse. 10.- Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale ha ribadito la correttezza della decisione impugnata. La F.I.G.C. ha contestato diffusamente le ragioni dell’appello ed ha sostenuto l’inammissibilità di tutti i ricorsi, per il contrasto con l’art. 54 C.G.S. RITENUTO IN DIRITTO 11.- Preliminarmente occorre riunire, per connessione, i diversi ricorsi che sono stati proposti, avverso la medesima decisione, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. 12. Il Collegio deve poi darsi carico di esaminare in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla F.I.G.C. relativamente a tutti i ricorsi proposti. Assume, invero, la Federazione che le doglianze dei ricorrenti non possono essere prese in considerazione dal Collegio, in quanto formulate in contrasto con la disposizione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. 12.1. Dispone, infatti, la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. 12.2. Ebbene, in proposito, è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato quindi all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione. 12.3. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. 12.4.- E si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. 12.5.- Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo evidentemente lacunoso su un punto decisivo della controversia o in modo chiaramente illogico o contradditorio. 12.6.- Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice. È evidente dunque che a tale principio il Collegio ritiene debba darsi piena e rigorosa applicazione. 12.7.- Ciò posto non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva. 12.8.- Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, all’esame solo dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie, alle vicende in esame. Vicende che, nel loro complesso, delineano intrecci e relazioni affaristiche tali da mortificare profondamente i valori dello sport e la sana passione degli onesti per le competizioni calcistiche. 13.- In particolare, non può avere alcun rilievo la circostanza (sottolineata dalla società TORRES e dal signor Capitani) che il giudice di secondo grado, sulla base del medesimo materiale probatorio già esaminato in primo grado, è giunto ad una valutazione diversa, trattandosi di circostanza che ben può essere possibile nei diversi gradi di giudizio. Non sussiste poi alcuna violazione dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, che enuncia il principio della necessaria uniformità del processo sportivo ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, non risultando in alcun modo violate le regole processuali. Né la decisione impugnata si può ritenere adottata in carenza di quella ragionevole certezza di colpevolezza che la Corte Federale ha ritenuto invece evidentemente sussistere nella fattispecie. 13.1.- Devono essere poi respinte anche le censure con le quali le parti ricorrenti hanno sostenuto l’impossibilità di configurare un illecito consistente nella alterazione del risultato di una gara senza l’accertamento di un coinvolgimento anche dei giocatori, avendo i giudici di appello evidentemente ritenuto sufficienti gli elementi comunque già raccolti sulla vicenda (peraltro oggetto di un procedimento penale). Né può ritenersi contraddittorio il percorso logico seguito dalla motivazione della Corte Federale d’Appello per non aver adeguatamente considerato che era di pubblico dominio la notizia che la Società TORRES avrebbe schierato, nell’incontro in questione, una formazione di giovani e di seconde linee. 13.2.- Risultano poi certamente inammissibili, perché volte ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e quindi un nuovo giudizio di merito le doglianze del signor Sampino che ha sostenuto di non aver mai avanzato nessuna proposta tesa ad alterare l’esito della gara in questione, aggiungendo che i suoi rapporti con alcuni dei soggetti deferiti erano volti alla definizione di operazioni di tesseramento o di trasferimento di calciatori. 13.3.- Né la decisione impugnata risulta censurabile per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. 14.- Deve essere, quindi, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti dalla società TORRES e dai signori Capitani Domenico e Sampino Giuseppe. 15.- Infondato risulta invece il ricorso proposto dalla società L’AQUILA Calcio 1927 avverso la sanzione a lei inflitta a titolo di responsabilità oggettiva (penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontare nel campionato 2015/2016, e ammenda di € 25.000,00). La società è stata sanzionata per il coinvolgimento nella vicenda del suo tesserato sig. Di Nicola Ercole. In proposito la società L’AQUILA CALCIO ha sostenuto che la responsabilità oggettiva deve essere esclusa quando la società sia rimasta del tutto estranea alla commissione di un fatto del quale è stato ritenuto responsabile un suo tesserato, che, nella fattispecie, è stato sanzionato per un illecito riguardante altre società sportive. 15.1.- Al riguardo, si deve ricordare che l’art. 4, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C. prevede espressamente che le società rispondano “oggettivamente” ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e degli altri soggetti indicati nell’art. 1 bis, commi 1 e 5 (e quindi dei soci e di qualsiasi soggetto che svolga attività all’interno o nell’interesse della società, o comunque rilevante per l’ordinamento federale). Mentre il successivo comma 3 estende la responsabilità (oggettiva) delle società ai comportamenti degli addetti ai servizi e dei propri sostenitori. 15.2.- Questo Collegio di Garanzia è stato chiamato ad occuparsi di recente della questione delle sanzioni irrogate a società sportive a titolo di responsabilità oggettiva. Da ultimo, con la decisione a Sezioni Unite n. 42 del 3/8 settembre 2015, nella vicenda riguardante l’obbligo della Juventus F.C. di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C. – Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26 aprile 2015. 15.3.- Il Collegio di Garanzia ha ricordato, in tale decisione, che nella società contemporanea l'ordinamento (quello sportivo, ma anche quello statale, in altre ipotesi) prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possano determinare rischi per la collettività, determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva vale, infatti, il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è tanto forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni anche oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, ha aggiunto questo Collegio di Garanzia, risulta «coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga». In conseguenza, è vero che la responsabilità oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio «ma è anche vero che essa prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata» perché non è «la “rimproverabilità” o una “culpa in vigilando”» che può determinare la responsabilità oggettiva, ma il solo fatto, oggettivo e materiale riconducibile alla società sanzionata. 15.4.- Si deve aggiungere che la responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati ha anche il fine di responsabilizzare le società, in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano determinati fatti ritenuti illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati. 16.- Facendo applicazione delle disposizioni indicate, che prevedono la responsabilità oggettiva della società per gli illeciti sportivi commessi da un proprio tesserato, nonché dei principi che si sono ricordati, non può ritenersi illegittima la decisione della Corte d’Appello Federale che ha sanzionato la società L’AQUILA Calcio per fatti commessi dal proprio tesserato Di Nicola Ercole. 17.- Né può costituire un’esimente per la società di appartenenza la circostanza che i comportamenti ritenuti illeciti sono stati commessi (da un proprio tesserato) in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, per responsabilità diretta il tesserato che si sia reso autore di un illecito ritenuto sanzionabile dall’ordinamento sportivo e, a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell’illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea. 17.1.- Per principio pacifico, peraltro, non può essere esclusa la responsabilità oggettiva di una società anche quando i comportamenti illeciti commessi da un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della società, come accade quando un tesserato è ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra. 17.2.- Allo stesso modo non si può escludere la responsabilità oggettiva della società di appartenenza quando i comportamenti illeciti di un proprio tesserato riguardano l’attività di altre società, tenuto conto che il bene protetto dalle disposizioni in questione è quello del regolare svolgimento dei campionati che è alterato dal comportamento illecito di un soggetto che opera nel sistema sportivo in quanto tesserato con la società di appartenenza. 18.- Se mai la misura del rapporto fra l’azione illecita del tesserato e la società di appartenenza (o la mancanza di un rapporto) possono ritenersi influenti ai fini della determinazione della pena. Ciò rende necessario per le società svolgere tutto quanto è loro possibile perché le azioni dei loro tesserati non siano comunque illecite (per l’ordinamento sportivo) e volte ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni. 19.- Non si può giungere, infine, a conclusione diversa facendo riferimento (come vorrebbe la ricorrente L’AQUILA Calcio) alla disposizione dettata dall’art. 7, comma 2, del C.G.S. federale, tenuto conto che tale disposizione, nel prevedere la responsabilità (diretta) per le società e per gli altri soggetti, di cui all’articolo 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., che commettono direttamente i fatti illeciti di cui al comma 1 dello stesso articolo, estende la responsabilità di tali soggetti anche per aver consentito ad altri di compiere nel loro nome e nel loro interesse i fatti illeciti. Ma ben diversa è la fattispecie esaminata nella quale la società l’Aquila Calcio è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi (direttamente) da un proprio tesserato. 20.- Resta da affrontare la questione sollevata dalla TORRES, in via subordinata, nel suo ricorso. La società TORRES, come si è prima ricordato, ha, infatti, lamentato anche l’illegittimità del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (LND), n. 19 del 4 settembre 2015, che ha disposto, in (ritenuta) esecuzione della decisione della Corte Federale d'Appello del 29 agosto 2015, l’applicazione alla società (anche) della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 (sanzione che era stata disposta in primo grado dal Tribunale Federale), nonché dell’ammenda di € 25.000, perché la LND ha così operato una indebita sommatoria delle sanzioni applicate dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale d’Appello. 20.1.- Il motivo non è ammissibile. La TORRES si è, infatti, lamentata davanti a questo Collegio di un ulteriore atto federale che non può essere oggetto del giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport, sebbene adottato in (ritenuta) esecuzione della decisione della Corte Federale d’Appello impugnata. La determinazione della Lega Nazionale Dilettanti non può, infatti, farsi rientrare fra «le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia» che, l’art. 54, comma 1, del C.G.S. CONI prevede come il limite della competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. 20.2.- Avverso la suindicata determinazione la società TORRES può invece far valere, se sussistono ancora i necessari presupposti, le normali azioni impugnatorie, o può richiedere che la Federazione rivaluti la sua determinazione facendo esercizio delle sue funzioni di autotutela. 21.- In conclusione i ricorsi proposti dalla società TORRES e dai signori Capitani Domenico e Sampino Giuseppe, come sopra riuniti, devono essere dichiarati inammissibili. Ciò rende irrilevante l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso della TORRES che era stata sollevata dalla controinteressata Società Aurora PRO PATRIA 1919 in relazione alla (asserita) carenza di procura del signor Manolo Patalano. 22.- Deve essere invece respinto il ricorso proposto dalla società L’Aquila Calcio. P.Q.M. Dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres e dai sigg.ri Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite. Respinge il ricorso della società L’Aquila. Compensa le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 ottobre 2015. IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini IL RELATORE F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 24 novembre 2015. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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