CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 59 del 27/11/2015 – Giuseppe Brunetti/Federazione Italiana Sport Equestri
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 59 del 27/11/2015 – Giuseppe Brunetti/Federazione Italiana Sport Equestri
IL COLLEGIO DI GARANZIA Seconda sezione Il Collegio composto dai sigg.ri: - Attilio Zimatore - Presidente - Silvio Martuccelli - Relatore - Enrico Del Prato - Vincenzo Nunziata - Gabriella Palmieri - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 52/2015 sul ricorso presentato in data 28 agosto 2015 da: - Giuseppe BRUNETTI, nato a Terni (TN) il 27 aprile 1951, residente in Roma, Via Cassia 515, (C.F. BRNGPP51D27L117A), rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso dagli avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna 40, contro - la Federazione Italiana Sport Equestri - F.I.S.E. con sede in Roma, viale Tiziano 74, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2, nonché nei confronti de - la Procura Federale presso la Federazione Italiana Sport Equestri, non costituita, avverso la decisione emanata dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Equestri in data 23 luglio 2015 e pubblicata il successivo 29 luglio 2015, con la quale la stessa – in parziale accoglimento del reclamo proposto – ha condannato il sig. Brunetti al pagamento dell’ammenda di €. 2.500,00 e ridotto da quattro a due mesi la sospensione dalla carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri proprietari per la New Postiglione ASD e dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio per violazione dell’art. 10, comma 1, dello Statuto della F.I.S.E. (vigente all’epoca dei fatti contestati); - viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; - uditi, nell’udienza del 12 ottobre 2015, l’avv. Damiano Lipani e l’avv. Francesca Sbrana, assistiti dall’avv. Manuele Panini, per il ricorrente, nonché l’avv. Alberto Angeletti, per la resistente Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.); - udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Silvio Martuccelli. Ritenuto in fatto 1. Con atto di incolpazione e deferimento a giudizio del 10 marzo 2015, l’Ufficio della Procura Federale della Federazione italiana Sport Equestri promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. Giuseppe Brunetti per violazione (i) dell’art. 1.1 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 10, comma 1, dello Statuto, vigenti all’epoca dei fatti, per i comportamenti tenuti dallo stesso Brunetti fino a tutto l’anno 2014 compreso, nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente del Comitato Regionale Lazio, con espresso riferimento ai rapporti con la sig.ra Elisa Giuliani e con Atleticom S.r.l., ivi compresa l’erogazione di somme in esecuzione dei relativi impegni di spesa assunti dallo stesso, in quanto tali comportamenti violano i principi di massima correttezza, lealtà e probità, cui devono sottostare tutti i tesserati federali; (ii) dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 10, comma 1, dello Statuto vigente, per mancata ottemperanza all’ordine di restituzione alla FISE di €. 18.781,77 e di €. 4.587,20 formulato dal Commissario Straordinario con la nota del 12.02.2015. Il dott. Brunetti depositava memoria difensiva, preliminarmente deducendo di non aver ricevuto tempestivamente, ossia nei termini di cui all’art. 47, comma 2, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., la comunicazione di fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale. All’udienza del 25 maggio 2015, quindi, il Tribunale Federale della F.I.S.E. concedeva termine fino al 4 giugno 2015 per il deposito di una memoria integrativa da parte del dott. Brunetti, riservandosi all’esito ogni ulteriore provvedimento. Successivamente, con provvedimento depositato in segreteria l’8 giugno 2015, pubblicato in data 16 giugno 2015 sul sito internet della F.I.S.E. e comunicato in pari data al dott. Brunetti a mezzo posta elettronica certificata, il Tribunale Federale ha ritenuto che il sig. Brunetti avesse consapevolmente utilizzato somme erogate dalla F.I.S.E. per fini non consentiti, applicava all’incolpato l’ammenda di €. 2.500,00 e la sospensione per quattro mesi dalla carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri proprietari per la New Postiglione ASD e dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio; riteneva invece non imputabile all’incolpato la mancata ottemperanza all’ordine di restituzione alla FISE delle somme richieste dal Commissario Straordinario. 2. Avverso tale decisione il sig. Brunetti, con reclamo in appello del 1° luglio 2015, ricorreva dinanzi alla Corte Federale di Appello per far accertare l’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. o, comunque, l’infondatezza nel merito degli addebiti mossi nei suoi confronti. Con provvedimento dell’8 luglio 2015, il Presidente della Corte Federale d’Appello rigettava le richieste cautelari formulate dall’appellante e fissava l’udienza di discussione per il 23 luglio 2015. In tale occasione la Corte, sentite le parti, dava lettura del dispositivo della decisione e, in parziale accoglimento del reclamo, confermava la condanna del sig. Brunetti al pagamento dell’ammenda di €. 2.500,00 e riduceva da quattro a due mesi la sospensione dalla carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri proprietari per la New Postiglione ASD e dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio per violazione dell’art. 10, comma 1, dello Statuto della F.I.S.E. (vigente all’epoca dei fatti contestati). 3. Il sig. Brunetti ha quindi proposto impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia del C.O.N.I., affidata ai seguenti motivi: (i) violazione dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E.; (ii) violazione dell’art. 55, comma 6, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E.; (iii) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti; (iv) violazione dell’art. 44, comma 8, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. Si è costituita la F.I.S.E. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso il sig. Brunetti ha censurato l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.S.E. lamentando l’erronea applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 21 e 56 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., secondo cui, in caso di mancata pronuncia della decisione di primo grado entro novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone. Sostiene il ricorrente che l’art. 56 del Regolamento di Giustizia è posto a diretta salvaguardia della posizione dell’incolpato, il quale avrebbe diritto a conoscere l’esito del procedimento entro il termine di novanta giorni dall’avvio dell’azione disciplinare; in difetto di pubblicazione della decisione entro il suddetto termine, il giudizio ed ogni relativo atto dovrebbero ritenersi estinti. Anche alla luce dei principi del giusto processo sportivo – secondo la prospettazione del ricorrente – il dies ad quem non potrebbe non coincidere con il momento in cui l’incolpato è posto in condizione di conoscere la decisione che lo riguarda, ovvero con la pubblicazione del provvedimento, essendo del tutto ininfluente che la decisione venga assunta tempestivamente senza però essere resa manifesta all’esterno entro i termini previsti. Il motivo di ricorso in esame è infondato. Ricordiamo che, nel caso in esame, la Procura Federale della F.I.S.E. aveva promosso l’azione disciplinare in data 10 marzo 2015, e che, quindi, il termine di 90 giorni, di cui all’art. 56 del Regolamento di Giustizia, sarebbe spirato lunedì 8 giugno 2015; che, a seguito del rinvio dell’udienza richiesto dal sig. Brunetti (a causa della invocata mancata comunicazione del provvedimento di fissazione della prima udienza nei termini di cui all’art. 50 del Regolamento di Giustizia) il Tribunale Federale ha concesso all’incolpato termine sino al 4 giugno 2015 per il deposito di ulteriore memoria difensiva; che la decisione del Tribunale Federale è stata pronunciata e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia l’8 giugno 2015 e pubblicata sul sito internet della Federazione e comunicata al sig. Brunetti il successivo 16 giugno 2005. Ciò detto, si rileva innanzitutto che il Tribunale Federale, pur concedendo un ulteriore termine a difesa in favore del sig. Brunetti, aveva escluso che vi fosse stata una violazione dell’art. 50 del Regolamento; a seguito della richiesta di rinvio svolta dall’incolpato, quindi, ai sensi dell’art. 56, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia, il termine per l’emissione della pronuncia è rimasto sospeso dal 25 maggio sino al 4 giugno 2015, con conseguente sua proroga sino al 18 giugno 2016. Inoltre, osserva il Collegio che, come correttamente motivato dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Equestri, il Regolamento di Giustizia distingue due momenti, quello della pronuncia della decisione e quello della sua successiva pubblicazione, ai quali ricollega la produzione di effetti giuridici differenti. In tal senso, l’estinzione del giudizio disciplinare è inequivocamente collegata alla sola pronuncia della decisione; la comunicazione della decisione alle parti, invece, rappresenta il dies a quo per il computo dei termini per impugnare la pronuncia, oltre che come momento per la decorrenza delle sanzioni eventualmente inflitte. Né tale interpretazione si pone in contrasto con i principi che regolano il giusto processo sportivo e i procedimenti disciplinari, in quanto all’incolpato la pubblicazione della decisione deve essere comunque comunicata “senza indugio”, in modo – tra l’altro – da consentirgli di verificare se è stato rispettato il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, ed eventualmente invocarne l’estinzione in sede di impugnazione della decisione. Pertanto, mentre il termine entro cui si estingue l’azione disciplinare in ciascun grado di giudizio deve intendersi come perentorio ed è rivolto agli organi di giustizia sportiva (che sono quindi tenuti a pronunciarsi non oltre tale scadenza), la necessità che la comunicazione (già tempestivamente assunta) sia comunicata “senza indugio” è attività di natura amministrativa, affidata alla Segreteria degli Organi di Giustizia, a cui è certamente sotteso l’interesse dell’incolpato a conoscere l’esito del procedimento in cui è coinvolto, ma che non può tradursi in un (insussistente) vizio della decisione già tempestivamente pronunciata e così incidere sull’estinzione dell’azione disciplinare. Pertanto, nel caso in esame, anche prescindendo dalla sospensione del procedimento di primo grado sopra evidenziata, la decisione del Tribunale Federale risulta essere stata pronunciata nel termine fissato dal Regolamento, come si evince chiaramente dalla data in essa riportata, nonché dal timbro di deposito in Segreteria. Per le suddette ragioni il motivo deve quindi essere respinto. 2. Con distinti motivi di ricorso il sig. Brunetti ha altresì censurato la decisione impugnata nel punto in cui essa ha reputato insussistente in capo al Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio l'autonomia amministrativo-contabile ex art. 44, comma 8, dello Statuto F.I.S.E. In particolare, con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 55, comma 6, del Regolamento di Giustizia, secondo il quale il reclamo in appello devolve al Collegio la controversia nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse, in quanto il profilo della mancata concessione dell’autonomia contabile al C.R. Lazio sarebbe stata introdotta, quale eccezione (o nuova prospettazione accusatoria), dalla Procura Federale per la prima volta in sede di appello. La censura è infondata. Invero, come risulta agli atti, il procedimento disciplinare ha sin dalla sua origine avuto ad oggetto non la mera ampiezza e il contenuto dell’autonomia contabile del C.R. Lazio, quanto piuttosto la sua stessa sussistenza (cfr. decisione del Tribunale Federale, pag. 4 e ss.). 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, deducendo che l’accertamento da parte della Corte Federale d’Appello dell’assenza di un atto di concessione di autonomia contabile al C.R. Lazio non avrebbe tenuto conto delle prove documentali fornite dal sig. Brunetti. In particolare, la difesa del ricorrente sottolinea che, attraverso la lettera datata 24 aprile 2009, con cui il dott. Gian Luigi Bosia è stato nominato revisore contabile del Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio, la F.I.S.E. avrebbe dotato tale Comitato di autonomia amministrativo-contabile; e che la suddetta autonomia amministrativo-contabile sarebbe perdurata anche successivamente, in quanto il medesimo revisore è stato riconfermato dalla F.I.S.E. anche con delibera in data 6 dicembre 2012, relativa all’anno contabile 2013; che, infine, una sua riconferma per l’anno 2014 non sarebbe stata necessaria (né risulta altrimenti essere stata smentita), perché la durata di tale organo di controllo è parificata a quella del Collegio dei Revisori dei Conti nazionale (cfr. art. 44, comma 10, dello Statuto FISE) ed è, quindi, corrispondente al quadriennio olimpico (ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, dello Statuto FISE). La nomina del dott. Luigi Bosia quale Revisore del Comitato Regionale FISE Lazio per l’anno 2013 si estenderebbe quindi a tutto il quadriennio 2013-2016 e lascerebbe quindi presupporre che tale Comitato era, anche nel 2014, dotato di autonomia amministrativo-contabile. Il motivo è meritevole di accoglimento. A ben vedere, infatti, la decisione impugnata non ha tenuto in considerazione, anche solo per confutarne la rilevanza, il rilievo che la nomina del revisore, pacificamente avvenuta nel 2013, dovrebbe intendersi valida per tutto il quadriennio olimpico ai sensi dello Statuto F.I.S.E. e che tale nomina implicherebbe la concessione di autonomia contabile in favore del Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio anche per l’anno 2014. Nel motivare la sua decisione, infatti, la Corte Federale ha tralasciato sia di considerare la dimensione fattuale, nel caso di specie, della nomina di un revisore, sia di interpretare e inquadrare tale circostanza alla luce delle norme statutarie di riferimento. Infatti, la Corte Federale ha dapprima rilevato che, ai sensi dell’art. 44, co. 8 e 9, dello Statuto Federale, il Consiglio Federale può concedere autonomia amministrativocontabile ai Comitati Regionali, e che a tal fine il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti iscritto al relativo Albo (e che da tale nomina derivano precisi obblighi di rendicontazione in capo al Comitato Regionale), per poi concludere che “nel caso in esame non è intervenuta alcuna concessione di autonomia contabile al C.R. Lazio relativamente all’anno 2014; né a carico del C.R. Lazio, infatti, sono derivati obblighi di rendicontazione di alcun tipo”, senza tuttavia motivare sul punto. In base ai rilievi svolti, la decisione impugnata è cassata in accoglimento del presente motivo e per i rilievi in esso svolti. Il giudice di rinvio provvederà al rinnovo della decisione sulla questione attinente alla contestata sussistenza dell’autonomia amministrativo-contabile in capo al Comitato Regionale, procedendo ad una ricostruzione della quaestio facti che contempli anche l’esame delle circostanze documentali evidenziate dal ricorrente e la prospettazione delle parti riguardo ad esse e, comunque, ogni altro elemento risultante in atti. 4. Resta assorbito il quarto motivo. 5. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Accoglie il ricorso e rinvia al Giudice d’Appello, affinché quest’ultimo provveda al riesame della questione attinente alla contestata sussistenza dell’autonomia amministrativo-contabile in capo al Comitato Regionale. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, 12 ottobre 2015. Il Presidente Il Relatore F.to Attilio Zimatore F.to Silvio Martuccelli Depositato in Roma in data 27 novembre 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face