CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 60 del 30/11/2015 – Asti Calcio F.C. s.r.l./Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 60 del 30/11/2015 – Asti Calcio F.C. s.r.l./Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. n. 42/2015 a seguito del ricorso (datato 11 agosto 2015) proposto dalla Società Asti Calcio F.C. s.r.l., con sede in Asti, Via Ugo Foscolo n. 19, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi A. Florio (e in precedenza rappresentato dall’Avv. Maria Elena Porqueddu), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Asti, piazza Astesano, n. 10; contro la Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, in persona del Vice Presidente Vicario, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, nonché il Dipartimento Interregionale e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, avverso la delibera del Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale è stato reso noto il mancato accoglimento del ricorso avverso il diniego della domanda di iscrizione al campionato di serie D per la stagione sportiva 2015/2016 presentato dalla società ricorrente alla Co.vi.so.d il 21 luglio 2015 “per la mancata presentazione della fidejussione, come previsto al punto 5 del comunicato ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento interregionale in data 18 giugno 2015”, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite, uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, l’avv. Luigi A. Florio per la ricorrente Asti Calcio F.C. s.r.l., nonché gli avv. Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per la Lega Nazionale Dilettanti, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore Ritenuto in fatto I. Con ricorso datato 11 agosto 2015 la società Asti Calcio F.C. s.r.l. (di seguito, per brevità, designata semplicemente come Asti Calcio) ha impugnato la delibera del Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito, per brevità, designata semplicemente come L.N.D.), di cui al C.U. n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale è stato reso noto il mancato accoglimento del ricorso avverso il diniego della domanda di iscrizione al campionato di serie D per la stagione sportiva 2015/2016 presentato dalla società ricorrente alla Co.vi.so.D. il 21 luglio 2015. Il mancato accoglimento del ricorso è stato così motivato dalla L.N.D.: “per la mancata presentazione della fidejussione, come previsto al punto 5 del comunicato ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento interregionale in data 18 giugno 2015”. Richiesta in via preliminare l’abbreviazione dei termini del procedimento, la Società ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: << - previa dichiarazione che il termine previsto dal C.U. 167 FIGC LND del 18/06/2015 punto 5) per la presentazione della garanzia fideiussoria non avesse carattere perentorio ma ordinatorio e/o, anche in via di subordine, - previa dichiarazione che la ricorrente sia incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile nel merito - accertare che la ricorrente perfezionasse utilmente l’iscrizione al campionato di serie D e per l’effetto - ammettere la domanda di iscrizione per cui è giudizio e, conseguentemente, ordinare alla FIGC LND l’ammissione della ricorrente al campionato di serie D, rimettendo alla stessa l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della società Asti Calcio al Campionato predetto. - Con vittoria di spese …. >> I motivi posti a sostegno di tali domande saranno illustrati, per quanto occorre, nel seguito della motivazione. II. Con memoria difensiva datata 18.8.2015, la Lega Nazionale Dilettanti si è costituita nel procedimento, contestando le domande avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. - A sostegno del ricorso la Asti Calcio ha dedotto due motivi. Con il primo motivo la società ricorrente ha lamentato un asserito “errore di fatto e violazione delle norme di diritto”, sostenendo, per un verso, che la Asti Calcio non aveva affatto “omesso di adempiere all’obbligo di presentazione della fidejussione di cui al punto 5) c.u. n. 167”, in quanto “tale incombente … veniva perfezionato in data 24 luglio 2015”. E sostenendo, per altro verso, che “la normativa federale …. prevedeva, nel caso di ritardo nell’invio della documentazione allegata all’iscrizione al Campionato, solo una fattispecie di illecito disciplinare e non una causa di esclusione”. Il motivo di ricorso è infondato sotto entrambi i profili. Il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18.6.2015 (di seguito, per brevità, designato come il Comunicato n. 167) prevede la procedura per la iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione sportiva 2015/2016 stabilendo una serie di adempimenti a carico delle Società richiedenti e stabilendo i termini entro i quali detti adempimenti devono essere assolti. Il particolare, il detto Comunicato prevede (al punto sub A, avente ad oggetto: ‘adempimenti per l’ammissione al campionato nazionale serie D’) che le Società devono “a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio 2015 al 10 luglio 2015 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione è il 10.7.2015 ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”. Il Comunicato n. 167 precisa che la richiesta di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione analiticamente elencata nello stesso punto sub A), prevedendo al n. 5) una “Fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11.7.2015 di importo pari a € 31.000,00” (della quale vengono anche indicate le modalità e le possibili alternative). Il Comunicato n. 167 (al punto 11) stabilisce espressamente che la compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on line deve essere inderogabilmente effettuata entro il “termine perentorio del 10 luglio 2015”, precisando che l’inosservanza di tale termine “comporterà l’esclusione della Società dal Campionato di Serie D 2015/2016”. Ed inoltre aggiunge che l’inosservanza di quello stesso termine per l’invio telematico della prescritta documentazione da allegare “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata …. dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Il Comunicato n. 167 prevede che la COVISOD, entro il 20 luglio 2015, esamini la documentazione prodotta dalle Società e comunichi loro l’esito dell’istruttoria; consentendo poi alle Società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai campionati di proporre ricorso avverso la decisione negativa della COVISOD “entro il termine perentorio del 22 luglio 2015”. Infine, il Comunicato n. 167 stabilisce che “Ferma l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto stabilito ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), entro il termine perentorio del 22 luglio 2015 ore 17.00, potranno essere integrati tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, eccezion fatta per la richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016 secondo la modalità on-line. La documentazione allegata successivamente al termine perentorio del 22 luglio 2015 ore 17.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D. né dalla L.N.D. nell’esame dei ricorsi” (sottolineatura aggiunta). 2. - Da questo breve riepilogo della procedura prevista dal Comunicato n. 167 risulta evidente che il termine ultimo ed inderogabile per l’eventuale integrazione della documentazione prescritta ai fini della iscrizione al Campionato di Serie D (documentazione elencata nel Comunicato, nella quale rientra la fideiussione di cui al punto 5) è il 22 luglio 2015, termine che è espressamente qualificato come perentorio. La mancata produzione della documentazione prescritta (e, nel caso di specie, della fideiussione), per un verso, ove la documentazione non sia prodotta entro il 10 luglio 2015, costituisce un illecito disciplinare e comporta l’applicazione di una ammenda; per altro verso, ove la documentazione non sia prodotta neppure entro il 22 luglio 2015, comporta la mancata ammissione al campionato. Dunque, la mancata presentazione della documentazione prescritta – diversamente da quanto sostenuto dalla Società ricorrente – non rileva soltanto “come illecito disciplinare”, ma presenta una duplice rilevanza: sul piano disciplinare e sul piano della (mancata) ammissione al campionato. Due piani distinti che sono chiaramente evidenziati nel Comunicato, dove si consente alle Società di integrare la documentazione carente purché “entro il termine perentorio del 22 luglio 2015”, ma si chiarisce espressamente che tale consentita integrazione lascia “Ferma l’applicazione delle sanzioni previste …”. Ne consegue che la presentazione della fideiussione da parte della Società ricorrente in data 24 luglio 2015 è certamente tardiva, essendo avvenuta oltre il termine perentorio del 22 luglio 2015; e che tale inadempimento non soltanto costituisce un illecito disciplinare, ma anche esclude l’ammissione al Campionato di Serie D. 3. – Con il secondo motivo di ricorso la Società ricorrente ha lamentato una asserita “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: ritardo per causa non imputabile”, deducendo che essa si sarebbe “trovata in una circostanza tanto grave da rendere scusabile il ritardo con cui è intervenuta la dovuta fidejussione”. In particolare, la ricorrente ha fatto presente che la Società proprio nel mese di luglio 2015 avrebbe attraversato un periodo di gravi difficoltà dovute al cambiamento dell’organo amministrativo, al mancato versamento dell’aumento di capitale che era stato deliberato in data 8 luglio 2015, alle successive dimissioni del Presidente e di un consigliere. Peraltro, ad ulteriore dimostrazione della asserita scusabilità del ritardo, in sede di discussione la Società ricorrente ha fatto presente che la responsabilità del ritardo sarebbe ascrivibile al suo amministratore, nei confronti del quale si sarebbe anche potuta avviare una azione di responsabilità. Anche questo motivo di ricorso è infondato. Innanzitutto, con riferimento ai profili di fatto evidenziati dalla Società ricorrente conviene osservare che le difficoltà amministrative, economiche o finanziarie della Società non giustificano il ritardo nella presentazione della fideiussione e non consentono di superare l’inderogabilità del termine entro il quale la fideiussione avrebbe dovuto essere prestata. In particolare, nessun rilievo, ai fini della invocata scusabilità del ritardo, può essere attribuito alla asserita responsabilità personale dell’amministratore della società: gli atti compiuti dall’amministratore sono immediatamente riconducibili alla società, che agisce attraverso i suoi organi; onde se quegli atti sono compiuti in ritardo, gli effetti di tale ritardo si riflettono automaticamente e necessariamente sulla società, salva la responsabilità dell’amministratore nei confronti di essa. Ma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore nei confronti della società non consente di giustificare il ritardo della società nell’adempimento dei suoi obblighi (nel caso di specie, nel tempestivo adempimento delle prescrizioni stabilite dal Comunicato n. 167 ai fini della iscrizione al Campionato di Serie D). 4. - Peraltro, indipendentemente dalla irrilevanza dei fatti dedotti dalla Società ricorrente per sostenere la scusabilità del ritardo, occorre rilevare che la procedura di iscrizione delle squadre delle società calcistiche al Campionato di Serie D è regolata da una disciplina speciale che prevede rigorosi requisiti formali e non consente alcuna valutazione di scusabilità di eventuali errori o ritardi nei quali possano essere incorse le società richiedenti l’iscrizione. La disciplina prevista nel Comunicato Ufficiale n. 167 costituisce la lex specialis di una procedura di ammissione ad un Campionato a numero chiuso. Come la giurisprudenza sportiva ha ripetutamente affermato (v. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34 dell’11.9/1.10.2014), il carattere concorsuale di tale procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne segue la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale n. 167 del 2015 per la iscrizione al Campionato nazionale di Serie D venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della sussistenza e della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti. Tali principi sono conformi a quelli enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031). Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso, fondato su una asserita scusabilità del ritardo nel quale certamente è incorsa la Società ricorrente, deve essere rigettato. 5.- Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Rigetta il ricorso proposto dalla Asti Calcio F.C. s.r.l. Condanna la Società ricorrente Asti Calcio F.C. s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 30 novembre 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face
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