LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MIALE/DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.I.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MIALE/DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.I.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2015 il sig. Claudio MIALE si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l.. un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver
percepito rate per €.16.905,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.917,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione
prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro
della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene
richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Claudio MIALE della somma di
€.8.917,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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