LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LE PIANE/A.S.D.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LE PIANE/A.S.D.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2015 il sig. Luigi LE PIANE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.700,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig. Luigi LE PIANE della comma di €.2.700,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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