LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele Massimo POLLIDORI/S.S.D.CITTA’ DI BRINDISI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele Massimo POLLIDORI/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2015 il sig.Raffaele Massimo POLLIDORI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI
BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente
alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 15.060,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 9.940,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Raffaele Massimo POLLIDORI della
somma di €.9.940,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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