LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SARANITI/S.S.D.VITERBESE CASTRENSE S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 dell’11.01.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SARANITI/S.S.D.VITERBESE CASTRENSE S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 08/09/2015 il sig. Andrea SARANITI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S. Viterbese Castrense Srl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito la somma complessiva di €.20.000,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.000,00. Si costituiva nei
termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, contestando in primis l’ammissibilità
del ricorso, in quanto la stessa ha ricevuto il plico contenente il reclamo del calciatore senza
gli allegati, segnatamente l’accordo economico sul quale si fonda la pretesa creditoria del ricorrente.
Nel merito, la Società chiede il rigetto del ricorso, dichiarando che il calciatore ha ricevuto un assegno di € 5.000,00, intestato alla signora Rosita Barrillà, indicata come moglie convivente del signor Andrea Saraniti. La copia di tale assegno a allegata fronte-retro alla memoria di costituzione della Società, dalla quale si evince l'incasso da parte della signora Barrillà. Infine, la Società chiede la convocazione personale delle parti davanti a codesta Commissione. Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano ritualmente osservati gli adempimenti previsti dalla normativa N.O.I.F.
Sul primo motivo di doglianza da parte della Società resistente, si precisa che il reclamo a stato inoltrato regolarmente alla Commissione, con tutti gli allegati previsti dalla normativa federate, pertanto il ricorso è ammissibile. Passando all'esame del merito, si rileva che il ricorrente ha adempiuto gli obblighi assunti nei confronti della Società, prestando regolarmente la propria attività sportiva per la stagione 2014/2015. In primis è opportuno rilevare che l’assegno di € 5.000,00 allegato dalla Società nella memoria di costituzione a intestato a tale signora Rosita Barrillà, persona diversa dal calciatore ricorrente nella presente controversia, risultando incassato dalla stessa, pertanto non può essere considerato come prova di pagamento in suo favore per l’attività prestata per conto della Società. A ciò si aggiunga che il titolo in questione porta la data del 04/07/2014, a fronte di una richiesta avanzata dal calciatore che si riferisce al mancato pagamento di un importo relativo all'accordo economico per la stagione 2014/15, che decorre dalla data del 01/08/2014. Pertanto, il pagamento della comma di € 5.000,00 da parte della Società non può imputarsi né al reclamante, né at periodo di validità dell'accordo economico sul quale si fonda la pretesa creditoria del ricorrente.
Si ritiene pertanto sussistente un credito in favore del calciatore per un totale di € 5.000,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società A.S. Viterbese Castrense Srl al pagamento in favore del sig. Andrea SARANITI della somma di € 5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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