COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. REBBA MASSIMILIANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO IN ALMENO OTTO GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO GIOVANILE “ALLIEVI”, DEL GIOVANE CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO E IN UN NUMERO IMPRECISATO DI GARE UFFICIALI DELLA CATEGORIA “PULCINI” IL CALCIATORE DI PRIMO CHRISTIAN, ENTRAMBI MAI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; – DEL SIG. NEPA PIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, ) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI LA RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELLA’RT. 4, COMMA 1 , C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE SIG. REBBA MASSIMILIANO, NONCHÉ QUELLA OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO DIRIGENTE NEPA PIO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. REBBA MASSIMILIANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO IN ALMENO OTTO GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO GIOVANILE “ALLIEVI”, DEL GIOVANE CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO E IN UN NUMERO IMPRECISATO DI GARE UFFICIALI DELLA CATEGORIA “PULCINI” IL CALCIATORE DI PRIMO CHRISTIAN, ENTRAMBI MAI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; - DEL SIG. NEPA PIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, ) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI LA RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELLA’RT. 4, COMMA 1 , C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE SIG. REBBA MASSIMILIANO, NONCHÉ QUELLA OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO DIRIGENTE NEPA PIO; Con nota del 12.05.2015, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione le parti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione a loro formulata e come sopra riportata. Con raccomandata a.r. del 15.06.2015, nonché con FAX del 01.07.2015, a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificati, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 13.07.2015, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre per i soggetti deferiti nessuno compariva né perveniva memoria difensiva. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi cinque al sig. Rebba Massimiliano, mesi tre al sig. Nepa Pio e l’ammenda di € 350,00 alla società ASD Giovanile Chieti. Osserva, il Tribunale che la contestazione di cui in premessa risulta documentalmente provata, non essendo stata reperita agli atti del competente settore la prova del regolare tesseramento dei giovani calciatori mentre dal semplice esame della documentazione ufficiale in possesso del Comitato, risulta inequivocabilmente la loro utilizzazione nelle partite sopraindicate. La responsabilità dei soggetti deferiti risulta, quindi, per tabulas, mentre non è pervenuta alcuna memoria difensiva a giustificazione dei comportamenti contestati. Ritiene peraltro il Tribunale di dover infliggere agli stessi soggetti deferiti le sanzioni di cui alla parte dispositiva,P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge l’l’inibizione per mesi cinque al sig. Rebba Massimiliano; inibizione di mesi tre al sig. Nepa Pio e l’ammenda di € 350,00 alla società A.S.D. Giovanile Chieti. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e al soggetto deferito.
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