COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. CORE MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) ED ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F., AVENDO CONSENTITO AL SIG. NATALI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO E AVENDO CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DELLA A.S.D. MOSCIANO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE CORE MICHELE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. CORE MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) ED ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F., AVENDO CONSENTITO AL SIG. NATALI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO E AVENDO CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; - DELLA A.S.D. MOSCIANO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE CORE MICHELE. Con nota del 27.7.15, il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ha deferito all’allora Commissione Disciplinare il sig. Core Michele e la società A.S.D. Mosciano Calcio, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 7.9.15, anticipate via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 5.10.15, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione e dopo avere rappresentato che i soggetti deferiti avevano fatto pervenire una memoria difensiva priva di allegati e con la quale veniva invocata la buona fede, concludeva per l’affermazione della responsabilità degli stessi, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi quattro d’inibizione, per il sig. Core Michele e ammenda di € 800,00 per la società. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta documentalmente provata, a nulla rilevando la invocata buona fede, in difetto di precisi riscontri documentali e probatori. Ritiene, peraltro, il Tribunale che agli stessi debbano essere irrogate le seguenti sanzioni: al sig. Core Michele mesi due d’inibizione e nei confronti della società A.S.D. Mosciano Calcio l’ammenda di € 400,00. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge al Sig. Core Michele la sanzione della inibizione per mesi due e alla società A.S.D. Mosciano Calcio la sanzione dell’ammenda di € 400,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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