COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. NEROSTELLATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.05.2016 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CAMPANELLA FRANCESCO, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 – NEROSTELLATI, DISPUTATA IL 13.9.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°12 DEL 17.9.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. NEROSTELLATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.05.2016 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CAMPANELLA FRANCESCO, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 – NEROSTELLATI, DISPUTATA IL 13.9.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°12 DEL 17.9.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società U.S.D. Nerostellati ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Perché, dopo essere stato espulso per avere impedito ad un avversario una chiara occasione di rete, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e, dopo averlo ingiuriato, assumeva comportamento violento nei confronti del medesimo dandogli delle reiterate pacche sul petto, che provocavano dolore al direttore di gara …. ”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione, in quanto il gesto compiuto dal Campanella non poteva ritenersi violento e ispirato da un intento aggressivo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, però, che le pacche ricevute sul petto ad opera del calciatore gli avevano provocato un “lieve dolore temporaneo”. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta al Campanella può essere lievemente ridotta, non apparendo il suo comportamento particolarmente violento e non avendo comportato apprezzabili conseguenze per lo stesso arbitro, restando, tuttavia un contegno gravemente irregolare in quanto reiterato e accompagnato da gravi ingiurie. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Campanella Francesco fino al 17.3.2016. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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