COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. S.PELINO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ROCCHI MICHELE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI –S. PELINO, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. S.PELINO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ROCCHI MICHELE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI –S. PELINO, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. San Pelino ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Perché, espulso per offese all’arbitro, alla notifica del provvedimento poneva in essere protesta particolarmente smodata nei confronti del direttore di gara, senza conseguenze …. ”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto la protesta rivolta dal Rocchi sarebbe stata “istintiva ma non offensiva, né lesiva”. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Risulta dal rapporto arbitrale che il calciatore Rocchi, dopo essere stato espulso, ha protestato contro il direttore di gara, poggiando la sua fronte contro quella dello stesso arbitro, spingendo con la testa “a mo’ di testata”. Tale comportamento, pur non potendosi qualificare come deliberato atto di violenza, merita certamente la sanzione inflitta dal primo giudice in quanto gravemente lesivo dell’autorità del direttore di gara e rappresentando una protesta particolarmente smodata e di sicuro contraria al regolamento. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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