COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PONTEVOMANO CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SQUALIFICA CINQUE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL SIG. GUIDO MARINI IN RELAZIONE ALLA GARA NEROSTELLATI / PONTEVOMANO, DISPUTATA IL 26.10.15 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PONTEVOMANO CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SQUALIFICA CINQUE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL SIG. GUIDO MARINI IN RELAZIONE ALLA GARA NEROSTELLATI / PONTEVOMANO, DISPUTATA IL 26.10.15 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 29.10.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello pervenuto a mezzo posta in data 6.11.15, la società Pontevomano ha impugnato la sanzione in epigrafe specificata, chiedendone la riduzione. Osserva la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 33, C.G.S. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello siccome inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore misura di € 80,00, con conseguente addebito della differenza pari a € 50,00.
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