COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTICCHIO 88 AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI CICCONE MATTEO FINO AL 30.11.2019 E CUCCHIARELLI MATTEO FINO AL 31.1.2016, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / ATLETICO PRETURO, DISPUTATA IL 22.11.2015 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.°24 del 26.11.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTICCHIO 88 AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI CICCONE MATTEO FINO AL 30.11.2019 E CUCCHIARELLI MATTEO FINO AL 31.1.2016, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / ATLETICO PRETURO, DISPUTATA IL 22.11.2015 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.°24 del 26.11.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Monticchio 88 ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dei tesserati sopra specificati, con le seguenti motivazioni:
(Ciccone Matteo) Perché, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento colpiva con un violento pugno alla tempia sx il direttore di gara, provocandogli momentaneo stordimento. L'arbitro, ricevute le cure da parte di dirigenti della società ospite, decideva di proseguire la direzione dell'incontro. Al termine della gara, il Ciccone si scusava con l'arbitro, che successivamente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di L'Aquila per gli accertamenti del caso.; (Cucchiarelli Matteo) Perché, a seguito di decisione arbitrale applaudiva ironicamente l'arbitro e, alla notifica del provvedimento di espulsione, cercava di aggredirlo, senza riuscirvi. Al termine della gara reiterava il comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro, il tutto senza conseguenze grazie all'intervento di un dirigente.
L’appellante ha dedotto, sostanzialmente, l’eccessività delle sanzioni adottate dal G.S., in quanto il Ciccone si sarebbe limitato a colpire con uno schiaffo a mano aperta il direttore di gara, senza procurargli particolari conseguenze ed il Cucchiarelli avrebbe ironicamente applaudito la decisione del direttore di gara di concedere un rigore, senza tentare di aggredirlo. Ha, pertanto, concluso per la riduzione delle sanzioni inflitte dal primo giudice.
L’Arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di avere avuto la sensazione che fosse stato colpito da un pugno con la mano semiaperta e di avere avuto la sensazione di mancamento della durata di un paio di minuti, che, comunque, non gli aveva impedito di riprendere la gara.
Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Si rileva dagli atti ufficiali che il calciatore Ciccone Matteo, a seguito di una inconsulta reazione avverso una decisione dell’arbitro, avrebbe colpito quest’ultimo “con un violento pugno a mano semiaperta sulla tempia sinistra”, che avrebbe provocato una sensazione di mancamento della durata di un paio di minuti e che, lo stesso direttore di gara, ripresosi dal colpo, decideva di portarla a termine. Ora, a prescindere dal fatto che non si comprende come possa essere definito un pungo a mano semiaperta (il pugno o è tale, in quanto portato con la mano chiusa, o è schiaffo, in quanto portato con la mano aperta), resta il fatto che il direttore di gara è stato colpito intorno alle ore 15,40 nel corso della gara e che lo stesso ha regolarmente portato a termine l’incontro, fino a quando, alle ore 17,39, si è recato presso il locale Ospedale Civile S. Salvatore, ove, all’esame obiettivo, non sono stati rilevati particolari conseguenze se non una “dolorabilità osso zigomatico sinistro”, evidentemente riferita ad una sensazione provata dall’infortunato, Ciò equivale a dire che l’assenza di particolari conseguenze del fatto, pur riprovevole, commesso dal calciatore in questione, non ha impedito al direttore di gara di condurre a termine la gara stessa, a dimostrazione di una integrità psicofisica che non è stata limitata dal gesto contestato. La sanzione inflitta dal primo giudice appare, pertanto, eccessiva e, come tale, deve essere ridotta come da dispositivo.
Per quanto concerne, invece, la sanzione inflitta al calciatore Cucchiarelli Matteo, la stessa appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal tesserato, non tanto per il gesto ironico di avere applaudito l’arbitro al momento della sua decisione, quanto per quello avvenuto successivamente allorché si scagliava per ben due volte verso lo stesso, tentando di colpirlo con un pugno, venendo fermato da un suo dirigente.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ciccone Matteo fino al 30.6.2017, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Dispone restituirsi la tassa d’appello versata.
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