COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. SCAFA CAST, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO CONVALIDATO IL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 / SCAFA CAST, DISPUTATA IL 7.11.15 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.19 DEL 3.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. SCAFA CAST, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO CONVALIDATO IL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 / SCAFA CAST, DISPUTATA IL 7.11.15 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.19 DEL 3.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.C. Scafa Cast. ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima avanzato, con la seguente motivazione: “visto il reclamo proposto dalla Soc. SCAFA CAST avverso l'esito della gara di cui in epigrafe nonché delle osservazioni avanzate dalla Soc. ASD GLADIUS; letti i motivi del ridetto reclamo secondo cui la soc. reclamante lamenta l'ingresso in campo, avvenuto al 13º del IIº tempo di gioco,del Sig. NATALE Riccardo della ASD GLADIUS sino ad allora impiegato quale assistente dell'arbitro nella ridetta gara, da cui scaturisce l'asserita sanzione della perdita della gara, pur non individuando i riferimenti normativi di quanto chiesto; visto il referto dell'Ufficiale di gara da cui risulta l'effettività dei fatti lamentati in dispregio delle norme sull'impiego degli assistenti di parte che non consentono,infatti, l'ingresso in campo di un calciatore che abbia già prestato appunto funzione di assistente all'arbitro, pur consentendo l'ipotesi inversa; ritenuto tuttavia che la fattispecie de qua rientri nell'ambito di quanto statuito dell'art.17, comma 6,lett. b),C.G.S.e non in quella, più grave, di cui al comma 5 del medesimo articolo 17. DELIBERA a) di respingere il reclamo così come proposto dalla Soc. A.C.SCAFA CAST e di addebitare la relativa tassa; b) di comminare l'ammenda di E.100,00 alla società ASD GLADIUS; c) di inibire il dirigente accompagnatore Sig. NICOLO' Angelo della Soc. GLADIUS fino alla data del 21 dicembre 2015; d) di squalificare il calciatore NATALE Riccardo della ASD GLADIUS per una giornata; e) di convalidare il risultato conseguito sul campo”. La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Corte che l’appello è fondato e deve essere accolto. La regola n° 6 del gioco del calcio, prevede, allorché si parla degli assistenti di parte, al n° 4, che un calciatore che inizi la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa e per le gare del settore giovanile e scolastico). Tale norma spiega i suoi effetti anche se non prevede la relativa sanzione in caso di sua violazione. Non vi è dubbio, però, che l’eventuale sua violazione porti alla conseguenza che il calciatore utilizzato quale assistente di parte, non abbia titolo per prendere parte alla gara e che rientri, quindi, nella fattispecie prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., la quale pone come sanzione la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società che lo abbia utilizzato, come nella caso in esame. Da ciò consegue che la decisione del primo giudice debba essere riformata, nel senso di cui in motivazione e che, pertanto, l’appello debba essere accolto con l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della società Gladius Pescara 2010. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di accogliere l’appello e, per l’effetto, applica la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della società Gladius Pescara 2010, con il seguente punteggio: Gladius Pescara 2010 /Scafa Cast. 0 - 3. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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