COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. COLONNA VITO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI I (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E IV (SECONDO CUI I TECNICI NON POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA) N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE MAXIMILIANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA E PER AVERE CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DEL SIG. IPPOLITI LUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI I (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E IV (SECONDO CUI I TECNICI NON POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA) N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE MAXIMILIANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA E PER AVERE CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DELLA SOCIETÀ A.P.D. REAL L’AQUILA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE COLONNA VITO; – DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ORATORIANA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE IPPOLITI LUIGI.
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