COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 14/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTING GORIANO SICOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CIFANI SALVATORE IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPIQUE MONTESILVANO / SPORTING GORIANO SICOLI, DISPUTATA IL 5.12.15 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2”, GIRONE “A” (C.U. N°27 del 10.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 14/1/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTING GORIANO SICOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CIFANI SALVATORE IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPIQUE MONTESILVANO / SPORTING GORIANO SICOLI, DISPUTATA IL 5.12.15 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2”, GIRONE “A” (C.U. N°27 del 10.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società Sporting Goriano Sicoli ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché, a fine gara, il Cifani veniva a colluttazione con un avversario che colpiva violentemente provocandogli una ferita all’arcata sopraccigliare destra con fuoriuscita di sangue.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto l’altro protagonista dell’episodio era stato squalificato solo per due turni e chiedeva, pertanto, la riduzione di quella inflitta al proprio tesserato.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta in maniera incontestabile dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, comunque, è stato ammesso pacificamente anche dalla società appellante che il Cifani si sia reso responsabile del grave comportamento che ha causato lesioni in danno dell’avversario.
Appare, pertanto, fuori luogo invocare la riduzione della sanzione sul presupposto che l’altro contendente abbia riportato la squalifica per due gare in quanto quest’ultimo ha, evidentemente, subito le conseguenze dannose provocate dal Cifani.
Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo Giudice non può che essere confermata.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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