COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 14/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. IACHINI GINO, PRESIDENTE DELLA POL. ROSETANA CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI I E IV N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. BIZZARRI GIROLAMO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA ROSETANA / AVEZZANO DEL 16/3/2014 QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E, QUINDI, DI SVOLGERE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ROSETANA CALCIO S.R.L., NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, TENUTO CONTO CHE IL TECNICO RISULTAVA GIÀ TESSERATO PER LA CONSORELLA A.S. ROSETO CALCIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; – DELLA SOCIETÀ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PRESIDENTE SIG. IACHINI GINO E AL TECNICO SIG. BIZZARRI GIROLAMO; – DELLA SOCIETÀ A.S. ROSETO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL TECNICO SIG. BIZZARRI GIROLAMO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 14/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. IACHINI GINO, PRESIDENTE DELLA POL. ROSETANA CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI I E IV N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. BIZZARRI GIROLAMO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA ROSETANA / AVEZZANO DEL 16/3/2014 QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E, QUINDI, DI SVOLGERE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ROSETANA CALCIO S.R.L., NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, TENUTO CONTO CHE IL TECNICO RISULTAVA GIÀ TESSERATO PER LA CONSORELLA A.S. ROSETO CALCIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - DELLA SOCIETÀ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PRESIDENTE SIG. IACHINI GINO E AL TECNICO SIG. BIZZARRI GIROLAMO; - DELLA SOCIETÀ A.S. ROSETO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL TECNICO SIG. BIZZARRI GIROLAMO; Con nota del 23.10.15, il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui in epigrafe, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 23.11.15, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva reso loro noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’11.01.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, memorie nella specie non pervenute. Alla società Rosetana Calcio, la formale contestazione non veniva effettuata, in quanto inattiva dal 31.7.2014, mentre al sig. Iachini Gino, la notifica veniva inviata al domicilio eletto in Roseto, Via Fonte Dell’Olmo. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco mentre, per i soggetti deferiti, il solo sig. Cerasi Camillo, in qualità di Presidente della società A.S. Roseto Calcio. Il Presidente del Tribunale dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi due d’inibizione per il sig. Iachini Gino; € 600,00 di ammenda per la società Rosetana Calcio ed € 200,00 di ammenda per la società A.S. Roseto Calcio. Il sig. Cerasi, dopo avere rappresentato che la società Roseto Calcio è di puro settore giovanile e che l’allenatore Bizzarri si era prestato occasionalmente a fungere da allenatore gratuitamente, concludeva per l’applicazione di una sanzione minima nei confronti della stessa società Osserva preliminarmente il Tribunale che, nei confronti della società Rosetana Calcio deve essere dichiarato il non doversi procedere in quanto la Società stessa risulta essere inattiva dal 31.7.2014. Per quanto concerne il sig. Iachini Gino, tenuto conto che la responsabilità dello stesso risulta per tabulas, in quanto all’epoca rivestiva la qualità di Presidente della società Rosetana Calcio, ritiene equo il Tribunale applicare la sanzione di mesi uno di inibizione. Nei confronti, invece, della A.S. Roseto Calcio, tenuto conto della categoria di appartenenza e della particolare natura della fattispecie, lo stesso Tribunale ritiene di dovere infliggere l’ammenda di € 100,00. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di infliggere al sig. Iachini Gino la sanzione dell’inibizione di mesi uno e alla società A.S. Roseto Calcio la sanzione dell’ammenda di € 100,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it