COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 24 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.131 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 24 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.131 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; CONSIDERATO che il direttore di gara nella seduta del 7 settembre 2015 ha confermato che il calciatore Candeloro Domenico Antonio, proferendo parole ingiuriose, ha tentato di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso senza riuscirvi per essere stato trattenuto- a distanza di cinque/sei metri dallo stesso – dai compagni di squadra; che analogo comportamento ha tenuto il calciatore Elia Nicola fermato dai carabinieri prontamente intervenuti; che la sanzione dell’ammenda è congrua ed adeguata ai fatti ascritti ai sostenitori della reclamante; P.Q.M. tenuto conto delle decisioni della CAF sulla effettiva afflittività della pena; riduce al 15 SETTEMBRE 2015 la squalifica inflitta ai calciatori CANDELORO Domenico Antonio e ELIA Nicola; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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