COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.5 a carico di: Sig. AIELLO Francesco , Presidente della Asd Torre Altilia ,per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14 , per avere pattuito, nella stagione 2012-2013 con il tecnico Signor De Rose Francesco, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, un premio di tesseramento di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 previsto nella citata disposizione normativa; – Società ASD TORRE ALTILIA,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.5 a carico di: Sig. AIELLO Francesco , Presidente della Asd Torre Altilia ,per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14 , per avere pattuito, nella stagione 2012-2013 con il tecnico Signor De Rose Francesco, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, un premio di tesseramento di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 previsto nella citata disposizione normativa; - Società ASD TORRE ALTILIA,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, Delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 750 pf 2014/2015, avente ad oggetto : “ Superamento dei massimali stabiliti nell’accordo LND-AIAC da parte del tecnico Sig. De Rose Francesco e della società Asd Torre Altilia , partecipante nella stagione sportiva 2012/2013 al campionato di seconda categoria”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale del 19/05/2015, osserva quanto segue nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1.Comunicato ufficiale nr.2/14-15 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti contenente le determinazioni assunte nella riunione del 13/12/2014 nella vertenza De Rose /Asd Torre Altilia ; 2. Storico As 400 De Rose Francesco e anagrafica della società Asd Torre Altilia. LA GENESI DEL PROCEDIMENTO - Il Sig. De Rose Francesco, allenatore di base, codice 30.086, in data 13/05/2014 presentava ricorso avanti al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avverso la Società Asd Torre Altilia,partecipante al campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Calabria, asserendo di essere creditore di somme per Euro 3.500,00, a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico, relativo alla stagione sportiva 2012/2013; - Il Collegio arbitrale nell’accogliere parzialmente il ricorso del tecnico per una somma di Euro 2.500.00, oltre a poste addizionali, trasmetteva alla Procura Federale gli atti del procedimento, per l’accertamento di eventuali violazioni da parte del Signor De Rose Francesco e della Asd Torre Altilia, per avere concordato un premio di tesseramento superiore alla normativa di riferimento. Rilevato che il C.U.n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013, paragrafo 14, stabiliva in euro 2.500,00 l’importo massimo del premio di tesseramento annuale per gli Allenatori Dilettanti cui veniva affidata la conduzione tecnica di una squadra partecipante al campionato di seconda categoria; Osservato che sull’effettiva sottoscrizione e sul contenuto originario del predetto accordo economico non vi è mai stata contestazione fra le parti avanti al Collegio Arbitrale; Ritenuto che dall’evolversi istruttorio sia emerso come il Sig. De Rose Francesco, allenatore di base, codice 30.086, abbia pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, quale tecnico della società Asd Torre Altilia, partecipante al campionato di seconda categoria, organizzato dal C.R. Calabria, un premio di tesseramento superiore al massimale di Euro 2.500,00, previsto dalla normativa di riferimento, il tutto in violazione all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 38 , comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14; Considerato, che per le violazioni ascritte al Sig. De Rose Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico; Ritenuto che sono ascrivibili ulteriori incolpazioni a carico del Sig. Aiello Francesco, Presidente della Asd Torre Altilia per avere pattuito, nella stagione 2012/2013, con il tecnico De Rose Francesco, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato di seconda categoria; Ritenuto che da tali violazioni ne consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Asd Torre Altilia, alla quale appartenevano i Signori De Rose Francesco e Aiello Francesco al momento della consumazione delle rispettive violazioni ; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Marco Stefanini ; HA DEFERITO con nota prot.1004/750pf14-15-fda del 24 luglio 2015, a questo Tribunale Federale Territoriale: - il Sig. Aiello Francesco , Presidente della Asd Torre Altilia ,per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14, per avere pattuito, nella stagione 2012-2013 con il tecnico Signor De Rose Francesco, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, un premio di tesseramento di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 previsto nella citata disposizione normativa; - la società Asd Torre Altilia,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 ottobre 2015, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. E’ pervenuta nota del Sig.Aiello Francesco contenente dichiarazione da parte di De Rose Francesco il quale attesta l’avvenuto pagamento di € 2.000,00, quale compenso per le prestazioni di allenatore della A.S.D.Torre Attilia per il campionato di seconda categoria s.s. 2013/2014. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Aieta Francesco l’inibizione di mesi 3; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società A.S.D. Torre Attilia ammenda di € 300,00. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Invero nessuna rilevanza può essere attribuita alla quietanza liberatoria di pagamento sottoscritta da De Rose Francesco, per altro a definizione di un contenzioso fra le parti, dal momento che oggetto del procedimento disciplinare è la pattuizione di un premio di tesseramento superiore al massimale previsto nella disposizione normativa. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società A.S.D. Torre Attilia è stata dichiara inattiva dal 25/09/2014 (C.U. nr.34). P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig.AIELLO Francesco l’inibizione per mesi 3 (tre) e quindi fino al 21 gennaio 2016; dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. TORRE ALTILIA poiche’ inattiva dal 25 settembre 2014.
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