COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 11 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.8 della Società A.C. SOFIOTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 (omologazione risultato della gara Geppino Netti – Sofiota del 17.10.2015 – Campionato 1^Categoria)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 11 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.8 della Società A.C. SOFIOTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 (omologazione risultato della gara Geppino Netti – Sofiota del 17.10.2015 - Campionato 1^Categoria) LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; ritenuto che la Società reclamante ha proposto reclamo in violazione del disposto di cui agli artt. 29,comma 3, e 46 comma 1, del C.G.S. a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e non al Giudice Sportivo Territoriale previo prescritto preannuncio entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara; che, pertato, il reclamo è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile in reclamo proposto dalla Società A.C. Sofiota e dispone incamerarsi la tassa
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