COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.12 della Società A.S.D.PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 29.10.2015 (inibizione dei dirigenti MERICO Raffaele e MINNITI Giuseppe fino all’ 8/12/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.12 della Società A.S.D.PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 29.10.2015 (inibizione dei dirigenti MERICO Raffaele e MINNITI Giuseppe fino all’ 8/12/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che l’utilizzo dei filmati contenuti nel DVD allegato al reclamo non può essere utilizzato ai fini della decisione in quanto l’art.35, comma 1, punto 1.2, del C.G.S., statuisce che le riprese televisive o altre riprese possono essere utilizzate solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato, soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre lo stesso articolo, al punto 1.4 che rimanda al punto 1.3, ammette l’uso di filmati per la LND solo su segnalazione del Procuratore Federale o del Commissario di Campo per comportamenti violenti o concernenti l’uso di espressione blasfema. Appare palese che nel caso che occupa si versi in fattispecie di tutt’altra natura. Inoltre, la norma richiede piena garanzia tecnica e documentale dei supporti, elemento che questa Corte ritiene non sussista. La reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha sanzionato il dirigente accompagnatore Minniti Giuseppe ed il dirigente Merico Raffaele (in qualità di assistente arbitrale), inibendoli a svolgere ogni attività fino all’08/12/2015, per avere tenuto al termine della gara Palizzi Calcio-Bovalinese del 24/10/2105 un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro (cfr. C.U. n.53 del 29/10/2015 del Comitato Regionale Calabria). Assume la reclamante che Merico Raffaele non ha assolutamente posto in essere il comportamento ascrittogli dal direttore di gara mentre Minniti Giuseppe avrebbe usato solamente un’espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro (“se eventualmente dovesse essere incaricato di dirigere altre partite del Palizzi, mi faccia la cortesia di rinunciare, perché secondo me, viste le sue condizioni fisiche, non è in grado di arbitrare in prima categoria”), senza, tuttavia, proferire alcuna minaccia. I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti stessi, appare conforme a giustizia operare una riduzione di entrambe le sanzioni. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera: - la riduzione dell’inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente MERICO Raffaele al 30 NOVEMBRE 2015; - la riduzione dell’inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente MINNITI Giuseppe al 30 N0VEMBRE 2015. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante
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