COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.13 della Società A.S.D.REAL FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 29.10.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Real Sant Agata – Real Fuscaldo del 18/10/2015 Campionato di 2^Categoria, squalifica del calciatore PIEMONTESE Walter per 1 (una) giornata, squalifica del dirigente accompagnatore FOLINO Giovanni fino al 30/11/2015, ammenda di € 100,00).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.13 della Società A.S.D.REAL FUSCALDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 29.10.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Real Sant Agata – Real Fuscaldo del 18/10/2015 Campionato di 2^Categoria, squalifica del calciatore PIEMONTESE Walter per 1 (una) giornata, squalifica del dirigente accompagnatore FOLINO Giovanni fino al 30/11/2015, ammenda di € 100,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che le controdeduzioni presentate dalla società F.C.D. Real Sant’Agata sono inammissibili, non essendo stata provata la trasmissione di copia delle stesse alla reclamante, in violazione dell’art.33, comma 7, del C.G.S.. La società A.S.D. Real Fuscaldo impugna la delibera del primo giudice (pubblicata sul C.U. n.14 del 29/10/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza) che ha accolto il reclamo presentato dalla F.C.D. Real Sant’Agata, relativo alla gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18/10/2015 (conclusasi col punteggio di 2-2), volto a sanzionare il Real Fuscaldo per avere fatto partecipare alla gara il calciatore Walter Piemontese che non aveva titolo a prendervi parte, non avendo scontato la squalifica comminatagli precedentemente. Con la suddetta delibera, il primo giudice ha irrogato alla società Real Fuscaldo le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3; squalifica per una giornata del calciatore Walter Piemontese, sanzione che va ad aggiungersi a quelle precedentemente comminate e non scontate e, pertanto, le giornate di squalifica che il calciatore in questione deve scontare sono complessivamente tre; squalifica fino al 30/11/2015 del dirigente accompagnatore, Giovanni Folino, ai sensi dell’art.19 C.G.S.; ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art.18 C.G.S., per avere fatto partecipare alla gara un calciatore non avente titolo, violando norme federali. Nel reclamo in esame, la società Real Fuscaldo lamenta l’irritualità della proposizione del ricorso in prime cure, non avendo ricevuto al proprio recapito ufficiale alcuna raccomandata contenente copia del suddetto atto, per cui “non è stata affatto messa in condizione di far valere le proprie ragioni in sede di discussione presso il Giudice Sportivo Territoriale, con evidente violazione dei diritti costituzionali di difesa ed evidente menomazione delle proprie ragioni”. Nel merito si osserva che, dagli accertamenti istruttori effettuati, è emerso che la F.C.D. Real Sant’Agata ha allegato al reclamo proposto in primo grado la ricevuta della raccomandata a/r comprovante l’invio di copia dell’atto stesso al seguente indirizzo: ASD Real Fuscaldo, c/o Valentino Riggio Alò, via Flavia n.13, 87024 Fuscaldo (CS). Tale recapito, tuttavia, è risultato essere diverso da quello ufficiale. Infatti, per la stagione sportiva in corso, l’indirizzo dell’A.S.D. Real Fuscaldo è il seguente: c/o Centro Sportivo Le Macchie, Contrada Sotto le Timpe Mazzei, 87024 Fuscaldo (CS), così come riportato nell’Annuario pubblicato sul C.U. n.40 del 07/10/2015 del Comitato Regionale Calabria. Pertanto, a quest’ultimo recapito la società Real Sant’Agata avrebbe dovuto spedire la raccomandata in questione; invece, avendolo fatto ad uno differente (e, pertanto, errato), non ha consentito che la controparte venisse a conoscenza del reclamo, causando un’insanabile violazione del contraddittorio, in violazione dell’art.46, comma 5, del C.G.S.. Il reclamo pertanto deve essere accolto. Di conseguenza, ai sensi dell’art.36, comma 4, del C.G.S., l’adita Corte, rileva l’inammissibilità del ricorso presentato in prima istanza dalla società Real Sant’Agata, annulla la decisione assunta dal primo giudice sulla gara Real Sant’Agata – Real Fuscaldo del 18/10/2015, ripristinando conseguentemente il risultato di 2-2 conseguito sul campo. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, delibera: - l’inammissibilità del reclamo presentato in primo grado dalla società F.C.D. Real Sant’Agata, relativo alla gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18/10/2015, per le ragioni di cui in parte motiva e dispone l’addebito della tassa reclamo già accreditata alla Società Real Sant’Agata in seguito al deliberato del giudice di I grado; - l’annullamento delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale sulla gara suddetta (pubblicate sul C.U. n.14 del 29/10/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza), riportate anch’esse nella parte motiva; - il ripristino del risultato di 2- 2 conseguito sul campo relativo alla gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18/10/2015. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. Dispone, infine, trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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