COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.14 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rosarno di cui al Comunicato Ufficiale n.11 del 29.10.2015( gara Cropalati ASD – Crucolese ASD del 18.10.2015 Campionato di 2^Categoria – innammissibilità, per decorrenza dei termini , del reclamo proposto dalla Società Crucolese avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore ALGIERI Giuseppe n.28.9.1984 e schierato in campo fin dall’inizio della gara dalla Società Cropalati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.14 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rosarno di cui al Comunicato Ufficiale n.11 del 29.10.2015( gara Cropalati ASD – Crucolese ASD del 18.10.2015 Campionato di 2^Categoria - innammissibilità, per decorrenza dei termini , del reclamo proposto dalla Società Crucolese avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore ALGIERI Giuseppe n.28.9.1984 e schierato in campo fin dall’inizio della gara dalla Società Cropalati). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che le controdeduzioni presentate dalla società Polisportiva Cropalati A.S.D. sono inammissibili, non essendo stata provata la trasmissione di copia delle stesse alla reclamante, in violazione dell’art.33, comma 7, del C.G.S.. La società U.S. Crucolese A.S.D. impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul C.U. n.11 del 29/10/2015 della Delegazione Distrettuale di Rossano) che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dalla società suddetta (avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe della Pol. Cropalati A.S.D. che ha preso parte alla gara Cropalati-Crucolese del 18/10/2015), in quanto il reclamo stesso “è stato inviato a mezzo raccomandata il giorno 26/10/2015 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art.46, comma 3, del C.G.S. che prevede che i reclami avverso posizioni di tesserati che abbiano preso parte alla gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara”. La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo che, poiché il settimo giorno era domenica 25/10/2015, il reclamo è stato correttamente spedito con raccomandata il giorno successivo (lunedì 26/10/2015), in quanto in tale circostanza la scadenza del termine ultimo è prorogata al giorno successivo e, pertanto, chiede che la decisione del primo giudice venga riformata. Nel merito si osserva che, ai sensi dell’art.38, comma 5, del C.G.S., il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Nel caso che occupa, la società US. Crucolese A.S.D. si è attenuta al suddetto disposto, avendo spedito la raccomandata contenente il reclamo lunedì 26/10/2015, in quanto il settimo giorno successivo alla gara (disputatasi il 18/10/2015) coincideva con il giorno festivo (domenica 25/10/2015) e, pertanto, il dies ad quem doveva intendersi prorogato di diritto al giorno successivo . Di conseguenza, il reclamo in esame deve trovare in questa sede accoglimento. L’adita Corte, ai sensi dell’art.36, comma 5, del C.G.S., ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiarata dall’Organo di prima istanza per i motivi di cui sopra, annulla la decisione impugnata dalla reclamante e rinvia per l’esame del merito all’Organo suddetto; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, delibera: - l’annullamento della decisione (pubblicata sul C.U. n.11 del 29/10/2015 della Delegazione Distrettuale di Rossano) con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dalla società US. Crucolese A.S.D. (avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe della Pol. Cropalati A.S.D. in relazione alla gara CropalatiCrucolese del 18/10/2015), per le ragioni di cui in parte motiva; - il rinvio per l’esame del merito all’Organo di prima istanza. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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