• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18 NOVEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di -il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/2014 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della Prima squadra Categoria Promozione a favore del tecnico Sig. Giovambattista Orlando; la società A.S.D. COTRONEI, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18 NOVEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di -il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/2014 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della Prima squadra Categoria Promozione a favore del tecnico Sig. Giovambattista Orlando; la società A.S.D. COTRONEI, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. : IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1053 pf 2014/2015, avente ad oggetto: “Violazione dei massimali stabiliti dall’accordo LND e l’A.I.A.C. in riferimento all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2013/2014, tra la Società A.S.D. COTRONEI e l’allenatore Sig. Giovambattista Orlando”. osserva quanto segue Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza probatoria e dimostrativa: 1. Atti vertenza n. 72bis/34 del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n.3 Stagione Sportiva 2014/2015; 2. Censimento Società A.S.D. COTRONEI S.S. 2013/14 e S.S. 2014-15; 3. Scheda tesseramento federale del Tecnico Sig. Giovambattista Orlando; LA GENESI DEL PROCEDIMENTO Premesso che: - con nota del 18/05/2015 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal tecnico Sig. Giovambattista Orlando nei confronti della società A.S.D. COTRONEI, inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2013/14, segnalando, nel contempo, che le parti, nell’accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall’intesa fra la L.N.D e l’ A.I.A.C.; - per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Giovambattista Orlando, la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli federali, quale allenatore di base, codice 119.801, con tesseramento nella stagione 2013/2014 a favore della Soc. A.S.D. COTRONEI; Considerato che: nell’ambito del procedimento cui si è fatto cenno al punto che precede, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accertava che per la stagione sportiva 2013/14 Signor Giovambattista Orlando e la Soc. A.S.D. COTRONEI avevano sottoscritto, in data 22 Agosto 2013, un accordo economico con il quale la società riconosceva all’allenatore un premio di tesseramento pari a euro 8.000,00 (ottomila) per l’attività di responsabile delle Prima Squadra Categoria Promozione; Rilevato che con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicato il giorno 7/10/2013, tra l’altro, prevedeva : che il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014 è stato stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Visto l’art. 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che espressamente disciplina l’attività degli allenatori dilettanti prevedendo che “Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio.”. Allenatore di Promozione Euro 7.000,00 Ritenuto, sulla base di quanto accertato in sede di indagine documentale che effettivamente la società A.S.D. COTRONEI, a mezzo del suo presidente Sig. Alessio Orlando, ed il tecnico Signor Giovambattista Orlando, hanno sottoscritto in data 22.08.2013 un accordo economico in sede di tesseramento in violazione dei massimali previsti dalla intesa sottoscritta tra LND e AIAC, in quanto prevedevano un premio di tesseramento di € 8.000,00 a fronte del limite previsto per la Categoria Promozione di € 7.000,00; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano per il Sig. Alessio Orlando, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. COTRONEI all’epoca dei fatti, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicato il giorno 7/10/2013; per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. COTRONEI, con il Sig. Giovambattista Orlando, allenatore di Base, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; Considerato peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. GIOVAMBATTISTA ORLANDO allenatore di base, incolpazioni tutte per le quali a seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura il medesimo Sig. Giovambattista Orlando avanzava in data 30.7.2015, richiesta ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, che veniva inoltrata in data 26.8.15 alla Procura Generale del CONI ed al Presidente della FIGC previa sottoscrizione del Consenso all’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies da parte del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Salvatore Sciacchitano; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue anche la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S della Società A.S.D. COTRONEI, alla quale appartenevano il presidente ed il tecnico al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria: -il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/2014 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della Prima squadra Categoria Promozione a favore del tecnico Sig. Giovambattista Orlando; -la società A.S.D. COTRONEI, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 16 novembre 2015, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nonché l’avvocato Mario Scavelli in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei e del signor Alessio Orlando Presidente dell’A.S.D. Cotronei. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all’atto di deferimento chiedendone l’integrale accoglimento, in particolare chiede l’irrogazione: -per la società A.S.D.Cotronei l’ammenda di € 500,00; -per il Presidente Alessio Orlando l’inibizione per mesi tre (3). II legale dei deferiti Avv. Scavelli ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti o in via assolutamente subordinata una determinazione più equa della sanzione pecuniaria che tenga conto della buona fede della società nella stipula del contratto per cui è deferimento. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -alla società A.S.D. COTRONEI l’ammenda di € 400,00; -al Presidente ALESSIO Orlando l’inibizione per mesi TRE (3) e quindi fino al 18 FEBBRAIO 2016.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18 NOVEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di -il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/2014 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della Prima squadra Categoria Promozione a favore del tecnico Sig. Giovambattista Orlando; la società A.S.D. COTRONEI, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.."