COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 25 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.16 della Società S.S. SAN PIETRO APOSTOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 5.11.2015 (punizione sportiva della perdita della Gara San Pietro Apostolo – Amaroni08 dell’1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 230,00, squalifica del calciatore ROTELLA Davide per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore SACCO Giovanni per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore PUPO Francesco per DUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Pietro, PALETTA Giuseppe e BRUNI Giuseppe per UNA gara effettiva, squalifica dell’allenatore TALARICO Gianmarco fino al 31.12.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 25 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.16 della Società S.S. SAN PIETRO APOSTOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 5.11.2015 (punizione sportiva della perdita della Gara San Pietro Apostolo – Amaroni08 dell’1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 230,00, squalifica del calciatore ROTELLA Davide per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore SACCO Giovanni per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore PUPO Francesco per DUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Pietro, PALETTA Giuseppe e BRUNI Giuseppe per UNA gara effettiva, squalifica dell’allenatore TALARICO Gianmarco fino al 31.12.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il difensore della società reclamante; RILEVA Il reclamo per quanta riguarla le squalifiche dei calciatori Pupo Francesco, Graziano Pietro, Bruni Giuseppe e Paletta Giuseppe è inamissibile ex art.45,punto 3, del C.G.S.; la squalifica inflitta ai calciatori Rotella Davide e Sacco Giovanni, responsabili di atto di protesta di modesta violenza nei confronti dell’arbitro, è eccessiva e deve essere ridotta a due gionate effettive di gara. Ritenuta la necessità – per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, dell’ammenda e la squalifica inflitta a Talarico Gianmarco – di sertire l’arbitro a chiarimenti, dispone la convocazione dello stesso per la seduta del 15.12.2015 avvertendo la reclamante che ha diritto di partecipare alla seduta per essere edotta delle dichiarazioni rese dal direttore di gara. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo per quanta riguarla le squalifiche dei calciatori PUPO Francesco, GRAZIANO Pietro, BRUNI Giuseppe e PALETTA Giuseppe; riduce la squalifica inflitta al calciatore ROTELLA Davide a DUE (2) giornate effettive di gara; riduce la squalifica inflitta al calciatore SACCO Giovanni a DUE (2) giornate effettive di gara; rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 15 DICEMBRE 2015.
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