COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ECLAMO n.18 della Società A.S.D. ATLETICO VENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Vena – San Calogero dell’8.11.2015 – Campionato 2^Categoria -, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 12.2.2016, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso fino al 12.1.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ECLAMO n.18 della Società A.S.D. ATLETICO VENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Vena – San Calogero dell’8.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 12.2.2016, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso fino al 12.1.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; -ritenuto, quanto alla squalifica a carico dei giocatori: 1) l’atto di protesta commesso da Nicolino Antonio deve essere considerato di modesta violenza, avendo lo stesso direttore di gara affermato che a causa della spinta ricevuta ha subito uno spostamento di appena centimetri 50; 2) il comportamento tenuto da Campisi Alfonso, non integra il tentativo di violenza (peraltro, in nessuna parte qualificato “plateale” dall’arbitro) per l’insussistenza di atti idonei a integrare l’evento non giunti a consumazione per fattori esterni alla volontà dell’agente; - ritenuto, quanto all’altro capo di reclamo relativo alla richiesta ripetizione della gara, che occorre disporre l’audizione dell’arbitro; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: -la squalifica a carico di NICOLINO Antonio a CINQUE giornate effettive di gara: -la squalifica a carico di CAMPISI Alfonso a TRE giornate effettive di gara; riserva la decisione sul resto, disponendo la convocazione del direttore di gara per la seduta del 21 DICEMBRE 2015
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