COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.20 della Società A.S.REGGIO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 19.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Reggiomediterranea –Reggio 2000 del 13.11.2015 – Campionato Allievi Regionali -).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.20 della Società A.S.REGGIO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 19.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Reggiomediterranea –Reggio 2000 del 13.11.2015 – Campionato Allievi Regionali -). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE etti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il giudice sportivo di primo grado - rilevato d’ufficio che nella gara Reggiomediterranea –Reggio 2000 del 13.11.2015 la società Reggio 2000 faceva partecipare il calciatore Nemia Domenico nato il 5.4.2002 e, pertanto, di età inferiore al limite di 14 anni previsto per la partecipazione al Campionato Regionale Allievi come da C.U. n.1 Nazionale del Settore Giovanile Scolastico del 01.07.2015 - decretava la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per la società Reggio 2000 in applicazione dell’art. 17, punto 5, del C.G.S.. La reclamante, in ricorso, sostiene che tale statuizione intende sanzionare con la perdita della gara la posizione irregolare del calciatore che possa aver prodotto un beneficio alla squadra che lo ha schierato. A detta della stessa non è questo il caso che occupa avendo il regolamento del Campionato Allievi Regionali vietato la partecipazione di calciatore infrasedicenne solo per tutelarne l’incolumità fisica. Se a ciò si aggiunge che il Nemia Domenico è stato schierato per una mera negligenza nell’applicazione del regolamento stesso e solo per pochi minuti, ne discende che la sanzione “massima” della punizione sportiva della perdita della gara non deve applicarsi nel caso che occupa. Tali argomentazioni non posso essere accolte perché non trovano riscontro nelle disposizioni citate e nella ratio sottesa alle stesse che impongono senza alcun dubbio la punizione sportiva della gara in ogni caso di posizione irregolare di calciatore che a qualsiasi titolo abbia partecipato ad una gara. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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