COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di: ANDREA CARIOLA: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver chiesto ed ottenuto dalla sig.ra Stabile Maria Antonietta, Vice Presidente della soc. Academy Castrovillari, la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed averla utilizzata per far fittiziamente risultare disputata la gara di cui sopra; -CELESTINO OTTAVIO: per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) C.G.S., e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato distinta e referto relativi alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevoli per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, peraltro sia in qualità di dirigente accompagnatore che di arbitro, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -MARIA ANTONIETTA STABILE: per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 61, commi 1 e 2, NOIF, per avere firmato la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11.03.2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a …scuola calcio” rientrante nella attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, ed inviata al Presidente della Soc. Marca sig. Andrea Cariola affinché la utilizzasse presso gli organi competenti della FIGC, nonostante, per sua stessa ammissione, detta gara non sia stata effettivamente disputata, nonché per aver firmato il referto e la distinta di gara Castrovillari – Taverna del 12.03.2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a ….scuola calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -FRANCA D’ACRI: violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., per aver dichiarato il 13.05.2015 al collaboratore della Procura Federale la circostanza risultata non veritiera di aver firmato distinta e referto relativi alla gara A. Castrovillari – Taverna del 12/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -la Società S.S.D. MARCA per rispondere, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato;-la Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI per rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza; la società S.S.D. TAVERNA per rispondere, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio tesserato. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. MARCA E DEI SIGG.CARIOLA ANDREA e CELESTINO OTTAVIO.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di: ANDREA CARIOLA: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver chiesto ed ottenuto dalla sig.ra Stabile Maria Antonietta, Vice Presidente della soc. Academy Castrovillari, la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed averla utilizzata per far fittiziamente risultare disputata la gara di cui sopra; -CELESTINO OTTAVIO: per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) C.G.S., e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato distinta e referto relativi alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevoli per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, peraltro sia in qualità di dirigente accompagnatore che di arbitro, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -MARIA ANTONIETTA STABILE: per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 61, commi 1 e 2, NOIF, per avere firmato la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11.03.2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a ...scuola calcio” rientrante nella attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, ed inviata al Presidente della Soc. Marca sig. Andrea Cariola affinché la utilizzasse presso gli organi competenti della FIGC, nonostante, per sua stessa ammissione, detta gara non sia stata effettivamente disputata, nonché per aver firmato il referto e la distinta di gara Castrovillari - Taverna del 12.03.2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a ....scuola calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -FRANCA D’ACRI: violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., per aver dichiarato il 13.05.2015 al collaboratore della Procura Federale la circostanza risultata non veritiera di aver firmato distinta e referto relativi alla gara A. Castrovillari – Taverna del 12/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -la Società S.S.D. MARCA per rispondere, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato;-la Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI per rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza; la società S.S.D. TAVERNA per rispondere, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio tesserato. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. MARCA E DEI SIGG.CARIOLA ANDREA e CELESTINO OTTAVIO. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 791 pf 2014 – 2015, avente ad oggetto: “Accertamento del regolare svolgimento delle gare relative al Torneo Sei Bravo a Scuola di Calcio, della Delegazione Provinciale di Cosenza e della classifica finale relativa al Girone D” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5.05.2015; Vista la comunicazione di conclusioni indagini del 8.06.2015, ritualmente notificata ai soggetti destinatari, le memorie e le istanze difensive presentate dai soggetti sottoposti alle indagini; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare: 1. Lettera di incarico proc. 791/pf/14-15, prot. 9937; 2. Lettera della Delegazione Provinciale della FIGC di Cosenza di trasmissione degli atti dell’esposto; 3. Foglio di censimento della Società SSD Taverna; 4. Foglio di censimento della Società ASD Academy Castrovillari; 5. Foglio di censimento della Società SSD Marca; 6. Verbale Audizione Stabile Maria Antonietta fatta il 13.05.2015; 7. Verbale Audizione D’Acri Franca fatta il 13.05.2015; 8. Verbale Audizione Cariola Andrea fatta il 14.05.2015; 9. Verbale Audizione Celestino Ottavio fatta il 20.05.2015; 10. Verbale Audizione Palermo Franco fatta il 20.05.2015; 11. Comunicazione mancata disputa gara del 22.02.2015; 12. Rapporto gara con distinte, Marca – Castrovillari dell’11.03.2015; 13. Rapporto gara con distinte, Castrovillari – Taverna del 12.03.2015; 14. Calendario delle gare del girone D; 15. Estratto Comunicato Ufficiale n. 42 del 12.03.2015 del C.R. Calabria; 16. Estratto Comunicato Ufficiale n. 41/G della Delegazione Provinciale di CS; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati emergono comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai citati soggetti. Preso atto che le posizioni dei tesserati sig.ra Stabile Maria Antonietta e della Società Academy Castrovillari sono state definite ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, giusto C.U. n. 128/A del 03.09.2015; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Leonardo Cotugno; Visto l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria: -Andrea CARIOLA, tesserato per la FIGC in qualità di Presidente della Società Marca di Cosenza, nonché firmatario dell’esposto per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver chiesto ed ottenuto dalla sig.ra Stabile Maria Antonietta, Vice Presidente della Soc. Academy Castrovillari, la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed averla utilizzata per far fittiziamente risultare disputata la gara di cui sopra; -CELESTINO OTTAVIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Marca di Cosenza; per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato distinta e referto relativi alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevoli per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, peraltro sia in qualità di dirigente accompagnatore che di arbitro, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -Franca D’ACRI, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Taverna; per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., per aver dichiarato il 13.05.2015 al Collaboratore della Procura Federale la circostanza risultata non veritiera di aver firmato distinta e referto relativi alla gara A. Castrovillari – Taverna del 12/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; -la Società S.S.D. MARCA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato; -la Società S.S.D. TAVERNA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2,del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal proprio tesserato. Nella riunione del 16 novembre 2015 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv . Nicola Monaco. IL DIBATTIMENTO Compariva anche l’avvocato Gianluca Bonofiglio il quale dichiarava di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. per la società S.S.D. Marca, il signor Andrea Cariola ed il signor Ottavio Celestino. Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiedeva pertanto che venissero sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento, relativamente a tali posizioni, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Preso atto, quindi, della richiesta del Sostituto Procuratore Federale, irrogava alla vicepresidente del Taverna Franca D’Acri, l’inibizione per anni uno (1), ed alla società S.S.D. Taverna la revoca del titolo “Sei Bravo a …..Scuola di Calcio” nonché l’ammenda di € 500,00. Nella riunione odierna, 4 dicembre 2015, in merito all’applicazione della sanzione ex art.23 del C.G..S. a carico della Società S.S.D. Marca e dei signori Andrea Cariola e Ottavio Celestino: IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE -vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale; - vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 16 novembre 2015 dall’ Avv. Gianluca Bonofiglio nell’interesse della Società S.S.D. Marca e dei signori Andrea Cariola e Celestino Ottavio; - vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale della Sport; - rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’inibizione di mesi otto (8) per Andrea CARIOLA e di mesi sei (6) per Celestino OTTAVIO e dell’ammenda di € 300,00 nei confronti della Società S.S. D. Marca; - visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; - rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento irroga: -alla Società S.S.D. MARCA l’ammenda di € 300,00; al Presidente Antonio CARIOLA l’inibizione per mesi OTTO (8) e quindi fino al 9 AGOSTO 2016; -al dirigente accompagnatore Ottavio CELESTINO l’inibizione per mesi SEI (6) e quindi fino al 9 GIUGNO 2016. Dichiara la chiusura del procedimento.
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