COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.26 della Società S.S.D.SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 3.12.2015 (squalifica del calciatore DEMARCO Alessandro per DODICI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.26 della Società S.S.D.SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 3.12.2015 (squalifica del calciatore DEMARCO Alessandro per DODICI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVATO che l’arbitro ha confermato che il calciatore De Marco Alessandro al 45 ’del secondo tempo ha lanciato uno sputo nella sua direzione senza attingerlo; che lo sputo è atto particolarmente riprorevole e come tale deve essere adeguatamente sanzionalo; che per comportamenti analoghi questa Corte ha applicato una sanzione a tempo e non a giornate effettive di gara; P.Q.M. In parziale riforma della decisione del G.S.T. applica al calciatore DE MARCO Alessandro la sanzione della squalifica fino al 5 FEBBRAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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