COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ATLETICO VENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Vena – San Calogero dell’8.11.2015 – Campionato 2^Categoria -, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 12.2.2016, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso fino al 12.1.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ATLETICO VENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Vena – San Calogero dell’8.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 12.2.2016, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso fino al 12.1.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che a seguito dell’infortunio occorso al 34’ del secondo tempo a Musso Pasqualino , il direttore di gara, dopo aver atteso circa cinque minuti, veniva informato dallo stesso giocatore infortunato e dai dirigenti della Societa’ Atletico Vena che il calciatore non era più in grado di riprendere in giuoco. Sicchè, costatato che la Società Atletico Vena aveva esaurito le sostituzioni ed era rimasta in sei giocatori effettivi, avendo subito quattro provvedimenti di espulsione, il direttore di gara era costretto a sospendere definitivamente la gara non sussistendo le condizioni per la prosecuzione. Il reclamo, nel quale si sostiene che l’arbitro sospendeva la gara senza che il calciatore infortunato riprendesse la gara, è infondato. Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara Atletico Vena – San Calogero dell’8.11.2015 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante in considerazione del parziale accoglimento dello stesso reclamo nella seduta del 30.11.2015 avendo ridotto le squalifiche inflitte ai calciatori NICOLINO Antonio e CAMPISI Alfonso.(C.U. 70 del 2.12.2015).
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