COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 28 della Società A.S.D.AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Catanzaro Lido – Amaroni 08 del 21.11.2015 – Campionato 2^Categoria -, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 31 MAGGIO 2017).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n. 28 della Società A.S.D.AMARONI 08
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Catanzaro Lido – Amaroni 08 del 21.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 31 MAGGIO 2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 25 gennaio 2016; P.Q.M. rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 GENNAIO 2016.
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