COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.31 della Società S.C.D. DIGIESSE PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 10.12.2015 (ammenda di € 25,00, squalifica del calciatore TARANTINO Antonio Pio fino al 13.3.2016, squalifica del calciatore IDA Giacomo fino al 9.2.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.31 della Società S.C.D. DIGIESSE PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 10.12.2015 (ammenda di € 25,00, squalifica del calciatore TARANTINO Antonio Pio fino al 13.3.2016, squalifica del calciatore IDA Giacomo fino al 9.2.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che la sanzione pecuniaria non è impugnabile, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.d del CGS; che alla stregua degli atti ufficiali vanno diversamente valutati i fatti ascritti dal provvedimento impugnato al calciatore TARANTINO Antonio Pio, espulso per doppia ammonizione, poiché dal referto non risulta né il comportamento offensivo e minaccioso, né il tentativo di aggressione, non rinvenendosi atti idonei diretti in modo non equivoco all'aggressione fisica, che palesano l’intento del soggetto di colpire l'arbitro; che IDA' Giacomo, nel supplemento di rapporto è stato riconosciuto responsabile di un atto di modesta protesta e di minaccia contro l'arbitro; P.Q.M. -dichiara inammissibile l'impugnazione avverso la sanzione pecuniaria; -in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica comminata al calciatore TARANTINO Antonio Pio fino al 28 DICEMBRE 2015; -riduce la squalifica comminata al calciatore IDA Giacomo fino al 20 GENNAIO 2016; -dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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