COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.32 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 10.12.2015 (squalifica del calciatore TALARICO Natalino fino al 15.4.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.32 della Società U.S. SERRASTRETTA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 10.12.2015 (squalifica del calciatore TALARICO Natalino fino al 15.4.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che il reclamo è sottoscritto dal dirigente Gallo Pierluigi, il quale risulta inibito fino al 21.12.2015; visto l’art.19, comma 2, del C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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