COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPINARE nr.10 a carico di Sig.ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR, calciatore della Reggina Calcio: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali. Sig. CASSALIA AGOSTINO, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPINARE nr.10 a carico di Sig.ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR, calciatore della Reggina Calcio: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali. Sig. CASSALIA AGOSTINO, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 681 pf 14-15, avente ad oggetto: “la presunta attività sportiva svolta dal calciatore Artuso Giuseppe Junior, nato il 5.7.2003, categoria esordienti presso la società ASD ACADEMY P. Viola, sebbene tesserato per la società Reggina Calcio” ; vista la comunicazione di conclusione delle indagini a seguito della quale nessuno degli avvisati ha formulato richieste; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: verbali di audizione dei sigg. ri: Artuso Giuseppe, padre del calciatore minore Artuso Giuseppe Junior, Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA e Posillipo Demetrio, allenatore di base della società Reggina Calcio; fogli di censimento rilasciati dal Comitato Provinciale FIGC di Reggio Calabria dai quali risulta il tesseramento del calciatore Artuso Giuseppe Junior con la società Reggina Calcio nonché lo sviluppo storico dello stesso tesseramento sino alla stagione 2014-2015; ritenuto che dalla complessiva attività d’indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati: 1. Sig Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio: violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P.VIOLA, non risultando utilizzato in partite ufficiali. 2. sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva la responsabilità diretta ed oggettiva della società calcistica ASD ACADEMY P.VIOLA alla quale apparteneva il Presidente avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra menzionata; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Filippo Impallomeni; visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S. HA DEFERITO Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: il sig. Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali. il sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; la società ASD ACADEMY P. VIOLA:ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 dicembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv Nicola Monaco. È comparso anche l’Avv. Daniela Zampaglione la quale dichiara di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S..per la societa’ A.S.D. Accademy P.Viola, ora A.S.D. Segato Viola, e per il signor Casalia Agostino e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi. Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengono sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Nessuno è comparso per l’altro deferito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: per il signor Artuso Giuseppe Junior la squalifica per la durata di un mese. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al signor ARTUSO Giuseppe Junior la squalifica di UN (1) mese e quindi fino al 23 GENNAIO 2016. Sospende il procedimento a carico della società ASD ACADEMY P.VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA e del sig. CASSALIA Agostino.
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