COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.35 della Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 17.12.2015 (penalizzazione di DUE punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.35 della Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 17.12.2015 (penalizzazione di DUE punti in classifica). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che trae fondamento da un atto di aggressione fisica perpetrata nei confronti dell’arbitro ad opera del calciatore Nasso Vincenzo (violento pugno in faccia); accetta, la punizione sportiva della gara e la pesante squalifica inflitta al citato calciatore, ritenendole legittime ma chiede la revoca dei punti di penalizzazione. Sostiene la Società Polistena che il seppur deprecabile gesto non può comportare un tale grave detrimento alla classifica della compagine atteso che si è trattato di un gesto estemporaneo, inaspettato, che va contestualizzato in un clima di svolgimento della gara di assoluta tranquillità. Aggiunge inoltre, come del resto riportato dall’arbitro stesso, che i calciatori ed i tesserati tutti della Società Polistena si sono fortemente rammaricati dell’accaduto attendendo addirittura l’arbitro all’uscita del Pronto Soccorso cui il Direttore di gara si era recato. La tesi sopra esposta non può essere accolta in relazione alla sussistenza della responsabilità oggettiva per il comportamento del Nasso. Possono tuttavia essere valutati, ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, gli elementi che hanno connotato il gesto. A tal proposito può affermarsi che si è trattato di un gesto di particolare violenza (e ciò rende assolutamente congrua la seppur severa sanzione decisa dal giudice di primo grado) ma, ai fini che qui rilevano, di atto unico, estemporaneo ed isolato dal contesto agonistico della gara da definirsi assolutamente corretto. Per tali ragioni la sanzione può essere rideterminata riducendo ad un solo punto la penalizzazione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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