COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 41 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.12.2015 (ammenda di € 150,00, squalifica dell’allenatore GIOVAZZINO Peppino fino al 13/1/2016, squalifica del calciatore CASTIGLIONE Cristian per DUE gare effettive, inibizione del dirigente SANTORO Salvatore a svolgere ogni attività fino al 16/3/2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 41 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.12.2015 (ammenda di € 150,00, squalifica dell’allenatore GIOVAZZINO Peppino fino al 13/1/2016, squalifica del calciatore CASTIGLIONE Cristian per DUE gare effettive, inibizione del dirigente SANTORO Salvatore a svolgere ogni attività fino al 16/3/2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che il reclamo della società A.S.D. Sporting Club Corigliano va dichiarato inammissibile in ordine ai seguenti punti: 1) alla squalifica fino al 13/01/2016 dell’allenatore Giovazzino Peppino, non essendo impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese, ai sensi dell’art.45, comma 3/b, del C.G.S.; 2) alla squalifica per due gare del calciatore Castiglione Cristian, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.. - che, dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Sporting Club Corigliano - S.S. Rende del 20/12/2015 risulta che: al 23 del II tempo, il dirigente Santoro Salvatore (Sporting Club Corigliano), che svolgeva le funzioni di assistente di parte, veniva allontanato dal direttore di gara dal terreno di gioco per essere entrato abusivamente in campo e per averlo “spinto con forza” senza conseguente; in quel frangente, due persone non identificate dall’arbitro ma riconducibili, a detta dello stesso, alla società reclamante, entravano in campo ed una di esse lo spingeva senza conseguenze; a fine gara, infine, alcuni calciatori della medesima società, fra i quali l’arbitro riusciva ad identificare solamente il già citato Castiglione Cristian, tenevano un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Sporting Club Corigliano (cfr. C.U. n.23 del 24/12/2015 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile): ammenda di € 150,00 alla società; inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/03/2016 a carico del dirigente Santoro Salvatore. La reclamante contesta integralmente il contenuto del referto arbitrale, ritenuto “falso e mendace” e, ricostruendo i fatti accaduti in maniera differente a quelli riportati nel rapporto stesso, chiede la revoca delle sanzioni irrogare, in quanto, a suo dire, “i fatti non sussistono”. Ritiene questa Corte che la richiesta della reclamante non possa trovare accoglimento, rilevato che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati. Le sanzioni di cui sopra appaiono congrue ed adeguate ai fatti stessi. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica dell’allenatore Giovazzino Peppino ed a quella del calciatore Castiglione Cristian, per i motivi di cui in premessa; conferma nel resto; dispone incamerarsi la tassa.
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