COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 133. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO MUNIANENSE – GARA ATLETICO MUNIANENSE / BORGO FERROVIA DEL 15.03.2015 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
133. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO MUNIANENSE – GARA ATLETICO MUNIANENSE / BORGO FERROVIA DEL 15.03.2015 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 34 del 9.04.2015, pag. 672), con la quale è stato rigettato, alla medesima società, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare di calciatori, agli effetti del tesseramento. Tale decisione è stata impugnata dalla società Atletico Munianense (con atto regolarmente inviato alla controparte, nel rispetto delle relative modalità), la quale ha ribadito, in questa sede di seconda istanza, la richiesta di un’ulteriore verifica, agli effetti del tesseramento, del calciatore Urciuoli Marco, nato l’11.06.1995. Da accertamenti espletati presso la Segreteria del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, è emerso, invero, che il predetto calciatore Urciuoli Marco, nato l’11.06.1995, ha preso parte, con altra società, previo regolare tesseramento a favore di quest’ultima, a gare di Attività Mista. Di conseguenza, il predetto calciatore risulta essere tesserato con due società diverse, violando le norme federali, per cui questo Collegio, nel sospendere il giudizio, ritiene rimettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti circa l’identità dei calciatori. P.Q.M. DELIBERA di sospendere il procedimento di gravame proposto dalla società Atletico Munianense, in attesa dell’esito degli accertamenti, di cui alla parte motiva, da parte della Procura Federale; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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