COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 188. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MICHELE DI GUIDA (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO CALABRIA (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. STEFANO BRIGANTE ED ANTONIO CIUFFO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORI DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 188. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MICHELE DI GUIDA (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO CALABRIA (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. STEFANO BRIGANTE ED ANTONIO CIUFFO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORI DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’11 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 26 gennaio 2015, prot. 5329/712, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: all’odierna riunione è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che agli atti non vi è prova della ricezione, dell’atto di contestazione, da parte dei deferiti (pur spedito, a mezzo raccomandata postale A.R., in data 17 giugno 2015). Sulla base del cennato elemento, questo Tribunale, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 7 settembre 2015, ore 16,00 (a seguire), per consentire l’espletamento dei necessari accertamenti da parte della Segreteria di questo Tribunale, disponendo che la spedizione dell’atto di contestazione sia eseguita a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 7 settembre 2015, ore 16,00 (a seguire), per cui DISPONE il rinvio al 7 settembre 2015, ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.
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