COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 185 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASCOLO LEONARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 185 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASCOLO LEONARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 619/971, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 165 e n. 173, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e venti aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente l’assistente legale della società deferita, che l’ha rappresentata ed assistita. È risultato assente il sig. Mascolo Leonardo. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Mascolo Leonardo; per la società deferita, euro 400,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Casapulla Osvaldo, in data 27.11.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso in atti. Ha rappresentato che si erano verificati avvicendamenti nella compagine societaria e che l’attuale dirigenza, soltanto in data 18 novembre 2014, aveva avuto notizia della pendenza, provvedendo, però, a prendere immediati contatti con l’interessato ed a concordare con lo stesso un accordo bonario per il pagamento di quanto dovuto, risolvendo definitivamente il relativo contenzioso. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant’Antonio Abate ha provveduto al pagamento, in via transattiva, nei riguardi del sig. Casapulla Osvaldo, dell’importo alla cui corresponsione era stata sanzionata dalla Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 156 del 4.03.2014, confermata dalla Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/D, del 28.06.2012. Rileva, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la sostanziale soluzione della vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Mascolo Leonardo e ad una sanzione pecuniaria a carico della società. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Mascolo Leonardo, l’inibizione per mesi tre ed, a carico della società Sant’Antonio Abate, l’ammenda di euro 500,00.
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