COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 184. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASCOLO LEONARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 184. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASCOLO LEONARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 6458/763, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 164 e n. 172, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e 20 aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Era, altresì. presente il legale della società deferita, che l’ha rappresentata ed assistita. È risultato assente il sig. Mascolo Leonardo, pur regolarmente convocato. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Mascolo Leonardo; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 500,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Giglio, in data 9.10.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso, depositata agli atti. Ha fatto, inoltre, presente che la somma dovuta era già stata messa a disposizione dell’interessato, come da allegata nota 25 luglio 2013, con la quale la società ha autorizzato il Comitato Regionale Campania – L.N.D. a prelevare il relativo importo dal proprio conto, all’atto dell’iscrizione al Campionato 2013/2014. Ha evidenziato, altresì, che, per i medesimi fatti, entrambi gli odierni incolpati erano già stati deferiti (con atto della Procura Federale n. 4011/472 pf12-13 AM/ma del 10.1.2013) e sanzionati dalla Commissione Disciplinare Nazionale (con delibera n. 202, pubblicata sul CU n. 67 CDN del 14 febbraio 2013), mediante l’inibizione per mesi sei a carico del sig. Mascolo Leonardo ed un punto di penalizzazione, per la stagione sportiva 2012/2013, a carico della società Sant’Antonio Abate. Ha rappresentato, infine, che si erano verificati avvicendamenti nella compagine societaria e che l’attuale dirigenza, soltanto di recente, aveva avuto notizia del persistere della pendenza, provvedendo, però, a risolverla immediatamente. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant’ Antonio Abate non aveva provveduto al tempestivo pagamento nei confronti del sig. Giglio Clemente delle somme, di cui alla decisione sanzionatoria della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della L.N.D., n. 232, del 28.06.2012; rileva, inoltre, che, effettivamente, gli odierni deferiti erano già stati sanzionati, come sottolineato in precedenza, con decisione dell’allora Commissione Disciplinare Nazionale del 14 febbraio 2013; dà atto, altresì, che, come dimostrato nel corso del giudizio disciplinare, la somma dovuta era stata effettivamente messa a disposizione dell’interessato, come dall’allegata nota del 25 luglio 2013, a firma del sig. Mascolo Leonardo, con la quale la società aveva autorizzato il Comitato Regionale Campania a prelevare il relativo importo dal proprio conto. Pertanto, devono essere respinte le richieste della Procura Federale, anche ad evitare la violazione del principio del “ne bis in idem”. P.Q.M. DELIBERA non doversi procedere nei confronti dei deferiti, anche in ragione del fatto che, per le questioni oggetto del giudizio, il sig. Leonardo Mascolo e la Società Sant’ Antonio Abate sono già stati sanzionati dall’allora Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera n. 202, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 C.D.N. del 14 febbraio 2013.
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