COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 193 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COMPIERCHIO MARIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATRI CALCIO): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1, ED ART. 5, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATRI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 193 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COMPIERCHIO MARIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATRI CALCIO): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1, ED ART. 5, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATRI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 novembre 2014, prot. 3754/1102, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 181, con la quale veniva disposto il rinvio della trattazione del procedimento in esame, al 7 luglio 2015. Alla riunione del 7 luglio 2015 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate 1 giorno, regolarmente notificate, ma rifiutate dai destinatari), nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Compierchio Mariano; per la società deferita, euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Compierchio Mariano, il quale nell’esposto che ha dato origine al presente procedimento, come rappresentato dalla Procura Federale, ha effettivamente espresso considerazioni lesive, prive di alcuna motivazione e fondamento, nei riguardi dell’istituzione Federale e degli Organismi operanti nell’ambito della stessa, in particolare dei Componenti della Giustizia sportiva del C.R. Campania e dei suoi Organi Direttivi, senza fornire alcun elemento di riscontro che potesse supportare, neppure in misura minima, le sue gratuite illazioni (delle quali, peraltro, egli si era, con articolata e chiara lettera al Comitato, in data 14 luglio 2014, scusato in modo netto). Questo Tribunale ritiene di dover accogliere, nei confronti del sig. Mariano Compierchio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Atri Calcio, da lui rappresentata, le richieste della Procura Federale. Per quanto riguarda, viceversa, la società Atri Calcio, questo Tribunale ritiene che non possa applicarsi sanzione alcuna, in considerazione della sua cessazione da tutte le attività, con decorrenza dal 27.11.2014. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Compierchio Mariano, l’inibizione per mesi sei, con decorrenza da un suo eventuale nuovo tesseramento, o censimento nell’ambito della F.I.G.C.; nulla dispone in ordine alla società Atri Calcio, in ragione della cessazione da tutte le attività, con decorrenza dal 27.11.2014.
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