COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 191 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DIALLO SOULAEYMANA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 2 E 3, LETTERE A) ED F), DEL REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 191 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DIALLO SOULAEYMANA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 2 E 3, LETTERE A) ED F), DEL REGOLAMENTO A.I.A. Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del’11 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 24 marzo 2015, prot. 7854/353, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 29 giugno 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente l’arbitro effettivo Diallo Soulaeymana, il quale, in sede dibattimentale, si riporta alle memorie difensive trasmesse, via e-mail, alla Procura Federale in data 1° marzo 2015, nelle quali asserisce che la mancata presentazione agli inviti degli Organi della Giustizia Sportiva era stato causato da un lacunoso funzionamento del suo sistema informatico. Ha aggiunto, altresì, che, avendo cambiato sistema informatico, non si sarebbero più verificati problemi di quel tipo. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di sospensione a carico del sig. Diallo Soulaeymana. Nel merito, questo Organo giudicante, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità del deferito. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Tribunale ritiene giusta ed equa quella richiesta dalla Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, in quanto nel procedimento in esame è emerso che realmente il deferito, sig. Diallo Soulaeymana, abbia tenuto un comportamento di estrema leggerezza, superficialità e noncuranza, non ottemperando alle convocazioni ricevute, sebbene ripetute per due volte. Al riguardo, appare di tutta evidenza che le giustificazioni addotte non possano essere ritenute valide, in quanto le convocazioni di questo Collegio passano attraverso il presidente del C.R.A. Campania, il presidente della sezione A.I.A. di appartenenza dei relativi associati A.I.A., nonché attraverso il rappresentante del C.R.A. Campania in seno al Collegio medesimo, per cui appare davvero ben poco attendibile che un arbitro possa non aver ricevuto due successive comunicazioni di un Organo della Giustizia Sportiva e possa, altresì, non essere stato avvertito da nessun suo dirigente. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Diallo Soulaeymana, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Napoli, la sospensione per mesi tre, con diffida.
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