COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 190. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CRESTA GERARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PATERNOPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PATERNOPOLI (ART. 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 190. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CRESTA GERARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PATERNOPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PATERNOPOLI (ART. 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione dell’11 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 9 aprile 2015, prot. 8735/599, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 29 giugno 2015 era presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto al Rappresentante della Procura Federale che è pervenuta, da parte del sig. Cresta Gerardo, una memoria difensiva, con la quale, tra l’altro, era stata chiesta una nuova convocazione. Il Rappresentante della Procura Federale chiede al Collegio di non tenere conto, ai fini del giudizio, delle memorie presentate dall’innanzi nominato deferito (nonché, conseguenzialmente, della richiesta di nuova convocazione), atteso che la cennata memoria non è stata notificata anche alla Procura Federale, che eccepisce, pertanto, l’inammissibilità e la nullità della memoria medesima. Il Tribunale si riserva di decidere sull’eccezione all’esito del procedimento, disponendo che si prosegua nell’iter del deferimento. Tanto premesso, il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione a carico del sig. Cresta Gerardo; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 1.000,00 di ammenda, inclusi euro 500,00 relativi al più volte nominato sig. Cresta Gerardo. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Gerardo Cresta, il quale, nell’esposto che ha dato origine al presente procedimento, come rappresentato dalla Procura Federale, ha effettivamente espresso considerazioni lesive del prestigio della classe arbitrale della Campania, vulnerando, in tal modo, la reputazione della medesima e delle istituzioni Federali nel loro complesso, ipotizzando, tra l’altro, dubbi sulla regolarità del Campionato, in conseguenza soprattutto delle presunte lacune arbitrali. Il Collegio, valutata l’obiettiva gravità delle dichiarazioni accusatorie, nei riguardi degli arbitri effettivi ed in ordine alle conseguenze delle loro azioni; tenuto conto, altresì, anche a prescindere dalla memoria difensiva, di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, ritiene di dover inibire il sig. Cresta Gerardo per mesi due e di dover sanzionare la società deferita con l’ammenda di euro 400,00, comprensiva di euro 200,00 a carico del sig. Cresta Gerardo. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di inibire il sig. Cresta Gerardo per mesi due e di dover sanzionare la Pol. Paternopoli con l’ammenda di euro 400,00, come innanzi ripartita.
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