COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 196 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG. RA DI GERONIMO ROSA ANNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STRATULAT VLADUT COSTANTINO (CALCIATORE TESSERATO, ALL’EPOCA DEI FATTI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 196 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG. RA DI GERONIMO ROSA ANNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STRATULAT VLADUT COSTANTINO (CALCIATORE TESSERATO, ALL’EPOCA DEI FATTI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 14 maggio 2014, prot. 6632/895, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 169 e 178, con le quali erano stati disposti da questo Collegio, con l’espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, a data da destinarsi ed al 15.06.2015. Alla riunione del 15.06.2015 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché la Prof.ssa Rosa Anna Di Geronimo, in nome e per conto della società Polisportiva Vis Lacedonia, È risultato assente, viceversa, il sig. Stratulat Vladut Costantino. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, della memoria difensiva depositate, in atti, nella riunione del 25.05.2015, da parte della predetta Sig.ra Di Geronimo, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Polisportiva Vis Lacedonia. Con la richiamata memoria, la rappresentante legale della società ha sottolineato che, in perfetta buona fede, ignorava che esistesse una norma che imponesse la necessità di acquisire un nuovo “trasnfert” all’atto del rinnovato tesseramento del calciatore, considerato che quest’ultimo l’aveva già conseguito all’atto del precedente tesseramento a favore della società medesima. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Di Geronimo Anna Rosa; due giornate di squalifica a carico del calciatore, sig. Stratulat Vladut Costantino; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 800,00 di ammenda e sei punti di penalizzazione. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità della sig.ra Rosa Anna Di Geronimo, presidente e legale rappresentante della società Polisportiva Vis Lacedonia, per aver consentito ad un calciatore straniero, non avente diritto, in quanto non ancora autorizzato al tesseramento per la nuova stagione sportiva (dopo essere stato autorizzato per quella precedente), di prendere parte, nella stagione sportiva 2013/2014, a numerose gare del Campionato Regionale di 2^ Categoria, a favore della nominata società. Nel merito, questo Tribunale, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti, sia risultata accertata la responsabilità dei deferiti, pur con i doverosi distinguo e le doverose puntualizzazioni, come innanzi sottolineate. Ha valutato, altresì, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Tribunale, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presente sia la categoria di appartenenza, all’atto, della società deferita (Settore Giovanile e Scolastico), sia le precedenti decisioni per casi analoghi, sia, infine, gli enunciati elementi attenuanti, le ha determinate, come di seguito specificato: a) diffida, a carico della sig.ra Rosa Anna Di Geronimo, in qualità di presidente della società Pol. Vis Lacedonia, con quantificazione ridotta, anche per aver lealmente ammesso, all’atto dell’audizione presso questo Tribunale, la perfetta buona fede della società, in quanto ignara delle norme di “transfert”, in ordine al tesseramento dei calciatori stranieri; b) la sanzione della squalifica per due gare, a carico del calciatore Stratulat Vladut Costantino; c) euro 150,00 di ammenda, a carico della società Pol. Vis Lacedonia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, con le innanzi rappresentate attenuazioni. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico della sig.ra Anna Rosa Di Geronimo, la diffida; a carico del calciatore Stratulat Vladut Costantino, la squalifica per due gare; a carico della società Pol. Vis Lacedonia l’ammenda di euro 150,00.
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