COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 149. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIROLA I DURAZZANO DEL 2.05.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 149. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIROLA I DURAZZANO DEL 2.05.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 124 del 7.05.2015, pag. 2345), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza, in considerazione che, nella circostanza, si era verificata la quarta rinuncia. L’appello deve essere dichiarato inammissibile. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, e dell’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l’atto d’impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato, non solo a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma anche alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di contro interessata. L’innanzi sottolineata inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Airola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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